Sentenza n. 436/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento -DEL DECRETO DELL’11/03/2025, EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E NOTIFICATO IL 14/03/2025 DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA; -DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DINIEGO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DI PORTO DI FUCILE DEL 17.10.2024, CAT. 6F/3/2024 - QUESTURA REGGIO CALABRIA; -DELLA NOTA DEL 05.11.2024, CAT. 6F/3/2024 DELLA QUESTURA DI REGGIO CALABRIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, connesso a rapporti di parentela con soggetti controindicati e alla collocazione delle armi in Comune diverso da quello di residenza
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore dell'11 marzo 2025, nonché gli atti endoprocedimentali, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 11, 38 e 43 TULPS e dell'art. 58 del regolamento di esecuzione del TULPS, oltre a difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, mancanza dei presupposti e sviamento. Ha sostenuto che il diniego definitivo fosse fondato su ragioni diverse da quelle indicate nel preavviso di rigetto, il quale menzionava genericamente rapporti di parentela con soggetti controindicati, mentre il provvedimento finale valorizzava anche la discrasia tra la residenza in Reggio Calabria e il luogo di detenzione delle armi. Ha inoltre contestato che la custodia delle armi in luogo diverso dalla residenza fosse di per sé irregolare, rilevando di aver previamente comunicato tale circostanza all'autorità di pubblica sicurezza. Quanto ai familiari indicati, ha dedotto che uno era deceduto, altri vivevano da tempo lontano, i precedenti erano risalenti e il figlio aveva ottenuto la riabilitazione; ha negato la convivenza e la sussistenza di frequentazioni o rapporti attuali. Ha infine evidenziato la propria incensuratezza, la buona condotta e l'assenza di precedenti abusi durante il lungo periodo di titolarità della licenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, affermando che non è necessaria una puntuale identità tra preavviso di rigetto e provvedimento finale, purché il diniego conclusivo resti nello schema sostanziale preannunciato e non si fondi su ragioni del tutto autonome. Nel caso concreto, il riferimento al domicilio e alla collocazione delle armi è stato considerato uno sviluppo dell'istruttoria, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e non un fatto nuovo. Sono state invece accolte le censure relative alla motivazione e all'istruttoria. L'amministrazione non poteva fondare il diniego sul solo rapporto di parentela o affinità con soggetti pregiudicati, ma doveva valutare concretamente l'incidenza di tali rapporti sull'affidabilità del richiedente e sulla probabilità di abuso delle armi, considerando il comportamento complessivo dell'interessato, l'attualità dei precedenti, la convivenza o le frequentazioni. Il provvedimento non aveva dato alcun riscontro, neppure sintetico ma esaustivo, alle controdeduzioni del ricorrente circa il decesso di uno dei familiari, la distanza territoriale degli altri, la risalenza dei precedenti, la riabilitazione del figlio e l'assenza di contatti o frequentazioni. Anche la motivazione sulla collocazione delle armi in Comune diverso dalla residenza è stata ritenuta criptica e formalistica: tale collocazione non è di per sé pregiudizievole e l'amministrazione non aveva indicato elementi concreti dai quali inferire un rischio di apprensione o uso improprio delle armi da parte di soggetti controindicati. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto di diniego e condanna del Ministero dell'Interno alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve dare conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, consentendo di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione; nel caso concreto è stata ritenuta insufficiente rispetto alle controdeduzioni e agli elementi sull'attualità dei rapporti familiari.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo non deve coincidere puntualmente con il preavviso di rigetto, ma non può fondarsi su ragioni del tutto autonome; gli sviluppi istruttori derivanti dalle osservazioni dell'interessato non costituiscono necessariamente nuovi motivi da comunicare.
art. 11 TULPS
Il diniego del titolo di polizia richiede una valutazione concreta dell'affidabilità del richiedente e della probabilità di abuso, non desumibile automaticamente dai rapporti di parentela con soggetti pregiudicati.
art. 38 TULPS
La disciplina della denuncia e della detenzione delle armi non rende automaticamente illegittima la custodia delle armi in un Comune diverso da quello di residenza; occorre verificare in concreto il rischio di apprensione o uso improprio.
art. 43 TULPS
L'autorità di pubblica sicurezza deve formulare un giudizio prognostico individualizzato, fondato su istruttoria adeguata e sulla condotta complessiva del richiedente.
art. 58 Reg. es. TULPS
La disciplina regolamentare deve essere applicata verificando concretamente il luogo di detenzione delle armi e le circostanze segnalate dal titolare, senza ricavare automaticamente l'inaffidabilità dalla sola diversità rispetto alla residenza.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di polizia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela o affinità del richiedente con soggetti pregiudicati: l'amministrazione deve dimostrare, mediante istruttoria concreta e motivazione adeguata, l'incidenza attuale di tali rapporti sull'affidabilità del richiedente e sulla probabilità di abuso delle armi.
- Nel giudizio di affidabilità ai fini del porto d'armi, il contesto familiare è rilevante soltanto quando siano evidenziate circostanze concrete idonee a dimostrare o rendere plausibile la sua incidenza sul comportamento dell'interessato, con particolare riguardo a convivenza, frequentazioni abituali, attualità dei rapporti e concrete relazioni con i soggetti controindicati.
- L'amministrazione deve esaminare e motivatamente confutare le controdeduzioni procedimentali rilevanti, soprattutto quando riguardino il decesso, la distanza territoriale, la risalenza dei precedenti, la riabilitazione e l'assenza di frequentazioni dei soggetti considerati controindicati.
- La detenzione delle armi in un Comune diverso da quello di residenza non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per negare il rinnovo del porto d'armi; il diniego richiede l'indicazione di un rischio concreto e specifico di apprensione o uso improprio delle armi.
- Il provvedimento finale può sviluppare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria senza necessità di una nuova comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, purché tali elementi restino inscritti nel contenuto sostanziale del preavviso e non costituiscano ragioni autonome e radicalmente nuove.
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