Sentenza n. 1322/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro n. 711/2024 (causa N. R.G. 655/2024) del 2/10/2024 e pubblicata in pari data notificata al resistente via PEC il 7/10/2024 avente ad oggetto il riconoscimento in favore della ricorrente della c.d. “Carta Docente” dell’importo di € 500,00/annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che riconosceva la Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 711/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del docente del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile, oltre alle spese di giudizio. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta elettronica della docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, sostenendo che l'adempimento era intervenuto tardivamente, soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme sulla Carta elettronica del docente. Il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico del Ministero, poiché l'esecuzione della sentenza civile era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente viene integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nelle more determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
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