Sentenza del 04/11/2019 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso IVA di 120.071,00 euro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), del DPR 633/1972, per investimenti relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento. L'Ufficio aveva inizialmente disposto il pagamento, ma successivamente aveva negato il rimborso ritenendo che le spese riguardassero interventi su un fabbricato detenuto in leasing e non su un bene di proprietà. La controversia riguardava quindi la possibilità di ottenere il rimborso IVA in procedura semplificata per investimenti su beni detenuti in leasing e contabilizzati come beni ammortizzabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, annullando il diniego del rimborso. Ha ritenuto che le opere realizzate sul fabbricato in leasing fossero beni strumentali ammortizzabili, regolarmente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, e che la disponibilità economica del bene derivante dal leasing fosse sostanzialmente equiparabile alla proprietà ai fini fiscali. L'appello incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza, poiché la società era già risultata vittoriosa. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972
Il rimborso dell'eccedenza detraibile può essere richiesto, tra l'altro, quando l'eccedenza deriva dall'acquisto o dall'importazione di beni ammortizzabili.
La norma è stata interpretata nel senso che il diritto al rimborso non è limitato ai soli beni formalmente di proprietà del contribuente, ma può comprendere anche beni strumentali ammortizzabili detenuti in leasing, purché l'investimento sia inerente all'attività d'impresa e sia correttamente contabilizzato.
OIC 24
I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi possono essere iscritti nell'attivo patrimoniale e ammortizzati.
I costi sostenuti per migliorie su beni detenuti in locazione o leasing possono costituire beni ammortizzabili, anche se il contribuente non è proprietario giuridico del bene.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 2 luglio 2015
Ai fini fiscali, il leasing finanziario può essere equiparato alla cessione del bene quando attribuisce all'utilizzatore i rischi e i benefici sostanziali della proprietà.
Cassazione, ordinanza n. 22959/2018
La funzione del contratto di leasing è fornire all'utilizzatore la disponibilità economica, con i connessi rischi, del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario.
La disponibilità economica del bene in leasing può soddisfare il requisito sostanziale richiesto per qualificare l'investimento come riferito a un bene ammortizzabile rilevante ai fini del rimborso IVA.
Massime di principio
- Per il rimborso IVA previsto dall'art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/1972, il requisito centrale è la natura del bene come strumentale e ammortizzabile, non necessariamente la proprietà formale del bene.
- Gli investimenti effettuati su immobili detenuti in leasing possono beneficiare del rimborso IVA semplificato quando il contratto attribuisce all'utilizzatore la disponibilità economica del bene e i relativi rischi e benefici.
- Le spese per costruzione, miglioria o incremento di beni di terzi devono essere inerenti all'attività d'impresa, correttamente documentate e contabilizzate tra i beni ammortizzabili.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è possibile che il giudice compensi le spese di lite anche quando una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.
- Il diniego della procedura semplificata non elimina necessariamente il diritto alla detrazione dell'IVA: il contribuente può, in astratto, esercitarlo tramite le ordinarie liquidazioni periodiche o la dichiarazione annuale.
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