Ordinanza n. 3465/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi", pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026, e relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie o spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026, pubblicato il 21 marzo 2026, e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso investe, tra l'altro, il combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, recanti definizioni, e 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico al decreto, nella parte in cui assoggetta le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941. L'ordinanza dà atto della presenza di molteplici questioni di elevato tecnicismo e complessità, rinviandone l'approfondimento alla fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato il rischio derivante dalle scadenze per il pagamento dei compensi, nonché la necessità di apportare nell'immediatezza adattamenti tecnici, informatici e contrattuali per adempiere agli obblighi contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alle previsioni del decreto che assoggettano le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata. Il giudice ha precisato di non compiere, in questa fase, valutazioni definitive sulle molteplici questioni dedotte, ritenute meritevoli di approfondimento nella sede di merito. L'accoglimento è stato fondato essenzialmente sul periculum in mora: era già scaduto il termine del 15 giugno 2026 per il pagamento degli importi relativi al primo trimestre ed erano prossime le ulteriori scadenze del 15 settembre e del 15 dicembre 2026. Il TAR ha quindi disposto il congelamento di tali scadenze e la sospensione parziale dell'efficacia del decreto sino alla definizione del giudizio. La trattazione nel merito è stata fissata per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare e consente l'adozione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 71-septies l. n. 633/1941
È la disposizione in base alla quale il decreto ministeriale ha previsto il compenso per copia privata, applicandolo anche alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud; l'ordinanza non definisce in via definitiva la legittimità di tale estensione.
artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
Le disposizioni sono state sospese cautelativamente nella parte in cui assoggettano le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità presentano elevato tecnicismo e complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione interinale, il giudice può fondare la misura principalmente sul periculum in mora, rinviando ogni valutazione definitiva sul fumus alla fase di merito.
- La prossimità o l'avvenuta scadenza di obblighi periodici di pagamento derivanti dal provvedimento impugnato può integrare il periculum in mora, soprattutto quando l'adempimento richieda rilevanti adattamenti tecnici, informatici o contrattuali.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento solo nella parte direttamente incidente sulla situazione dedotta e disporre il congelamento delle scadenze di pagamento sino alla definizione del giudizio di merito.
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