Cassazione Civile, Sentenza n. 33692/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso e l'esito delle procedure di riscossione relative a cartelle e avvisi (compreso un avviso di fermo auto), sostenendo che la presentazione, il 19 gennaio 2015, della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, commi 537-540, legge n. 228/2012 (istanza di sospensione/annullamento) e il mancato riscontro dell'ente entro i termini di legge avevano determinato l'annullamento di diritto delle partite e dunque il diritto al rimborso delle somme versate (oltre la censura che la rateizzazione non poteva costituire novazione dell'obbligazione). La controversia era giunta in Cassazione dopo rinvio dalla precedente ordinanza della Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi principali del ricorso della società (con conseguente assorbimento del quarto e quinto motivo), ritenendoli infondati, ma ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia (vizio di motivazione della Corte d'appello circa la mancata esplicitazione del percorso logico che ha condotto a dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria). Per tali ragioni la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria è stata cassata nella parte ritenuta viziata e la causa è stata rinviata alla stessa Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame limitato agli aspetti motivazionali e alle conseguenze che ne derivano (in particolare se e come sia necessario pronunciarsi sul diritto al rimborso/annullamento e sugli effetti pratici dell'istanza ex legge 228/2012).
Norme richiamate
legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-540
"Decorso inutilmente detto termine, le somme comprese nella richiesta di sospensione trasmessa al concessionario della riscossione sono annullate di diritto..."
La Corte applica la disciplina secondo cui la dichiarazione del contribuente sospende la riscossione; se l'ente creditore non risponde nei termini (220 giorni per la dichiarazione presentata prima del d.lgs. 159/2015) le partite sono annullate di diritto solo se i motivi indicati costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Occorre che il contribuente documenti adeguatamente le ragioni.
decreto legislativo n. 159 del 2015, art. 15 (norma transitoria)
La novella del 2015 modifica il comma 540 ma si applica solo alle dichiarazioni presentate dopo il 22/10/2015; quindi alla dichiarazione del 19/01/2015 si applica la disciplina previgente.
decreto legislativo n. 112 del 1999, art. 39
Stabilisce regole in tema di legittimazione passiva e obbligo, a carico del concessionario, di citare l'ente impositore ove necessario; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la legittimazione dell'agente della riscossione.
codice di procedura civile, art. 112
Richiesto il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla omessa pronuncia sul rimborso poiché i giudici di merito avevano esposto la loro valutazione sul punto.
codice civile, artt. 1230 e ss. (novazione)
La Corte ribadisce che la mera rateizzazione non configura novazione oggettiva: essa modifica il termine di adempimento ma non estingue l'obbligazione originaria a meno che non risultino elementi di volontà novativa.
codice di procedura civile, artt. 2909 e 324
Richiamati in relazione alla disciplina del giudicato e degli effetti delle questioni non impugnate: la Corte osserva che il rinvio con annullamento supera i presupposti di giudicato invocati dal ricorrente.
codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Riferiti alla liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto che le censure sui criteri di liquidazione di merito fossero assorbite una volta respinti i motivi principali.
D.M. n. 55/2014 art. 4; D.M. n. 37/2018 art. 1; legge n. 49/2023 art. 12
Norme richiamate dalla parte ricorrente con riferimento a parametri e compensi; la Corte ha ritenuto assorbite le relative censure dopo l'esito sugli altri motivi.
Massime di principio
- La presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, commi 537-540, L. 228/2012 sospende la riscossione e può determinare l'annullamento automatico (ex lege) delle partite se l'ente creditore non risponde entro i termini previsti; tuttavia l'annullamento opera solo se i motivi addotti sono effettivamente idonei a far venire meno la pretesa (cause potenzialmente estintive) e devono essere documentati dal contribuente.
- La mera accettazione di una rateizzazione da parte dell'agente della riscossione non integra di per sé una novazione dell'obbligazione tributaria: la rateizzazione modifica il tempo dell'adempimento ma non estingue l'obbligazione originaria, salvo prova contraria della volontà novativa delle parti.
- Il contribuente che impugna il diniego di rimborso ha l'onere di allegare e provare i fatti e i documenti che giustificano l'annullamento o la non esigibilità del credito; valutazioni di merito sulla completezza della documentazione sono difficilmente sindacabili in Cassazione se fondate su accertamenti di fatto.
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. 159/2015) possono cambiare la disciplina dei termini e delle condizioni dell'annullamento: è essenziale verificare la decorrenza temporale dell'istanza per applicare la versione normativa corretta (norma transitoria).
- In sede di giudizio d'appello e di cassazione il giudice deve esporre con sufficiente chiarezza il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione: la carenza motivazionale può comportare la cassazione e il rinvio per riunire le ragioni non adeguatamente spiegate.
- L'agente della riscossione è legittimato passivamente e, se convenuto senza l'ente creditore, grava sul concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, secondo quanto previsto dalla normativa sul rapporto tra concessionario e ente creditore.
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