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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 e della L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3. La ricorrente sosteneva che la Regione avrebbe potuto procedere all'accertamento dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA) solo dalla data in cui l'Agenzia delle Dogane mise a disposizione il prospetto di chiusura del registro carico/scarico (24.04.2013), e non dalla data in cui la Regione avrebbe considerato omessa la presentazione della dichiarazione regionale (adempimento distinto da quella presentata all'Agenzia delle Dogane). Contestava altresì l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale individuato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 504/1995 e la corretta qualificazione della disciplina tra tributo regionale proprio e regime delle accise.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Nel motivare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-255/20) che ha ritenuto incompatibile un'imposta regionale sulla vendita di benzina priva di una finalità specifica. Tuttavia la legge nazionale (Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 628) aveva abrogato l'IRBA ma salvaguardato "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte", preservando la debenza per i rapporti anteriori al 1.1.2021. La Corte ha esaminato il principio di retroattività delle sentenze della Corte di Giustizia e il primato del diritto UE, ma ha ritenuto irrilevante per il successo del ricorso la censura proposta, pertanto ha respinto il ricorso e ha compensato le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15

    Individua il termine prescrizionale quinquennale del credito tributario e prevede che, in caso di comportamenti omissivi, la decorrenza si computi dalla scoperta del fatto illecito; la Regione aveva richiamato tale norma per giustificare la decorrenza del termine di accertamento.

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 (commi 6 e 13)

    "All'accertamento del tributo ... presentata alla regione entro il 31 gennaio ..."

    Stabilisce che l'accertamento dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA) può essere effettuato anche sulla base della dichiarazione annuale presentata alla Regione e richiama l'applicazione, per la riscossione coattiva e altri profili, delle disposizioni vigenti in materia di accise; riconosce alle Regioni facoltà di controllo e accesso ai dati delle registrazioni fiscali.

  • D.Lgs. 28 dicembre 1995, n. 559, art. 3, comma 13

    Richiamata dalla legge regionale quale quadro normativo da applicare per la riscossione coattiva e per i controlli, ai fini della segnalazione di infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

  • Direttiva 2008/118/CE (e Direttiva 92/12/CEE)

    La direttiva consente l'applicazione di altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accise solo se tali imposte abbiano una 'finalità specifica' e rispettino le regole fiscali applicabili alle accise; la mancanza di finalità specifica rende incompatibile una imposta regionale sulla benzina.

  • Ordinanza CGUE 9 novembre 2021, causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

    Ha statuito che una normativa nazionale istitutiva di un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione è incompatibile con la direttiva 2008/118 se il gettito non è vincolato ad una finalità specifica; inoltre ha precisato che, in assenza di vincolo sul gettito, l'imposta potrà essere considerata avente finalità specifica solo se la sua struttura (aliquota, base imponibile) è concepita per influenzare il comportamento dei consumatori.

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628 (Legge di Bilancio 2021)

    Ha abrogato le norme relative all'IRBA con decorrenza 1.1.2021 ma ha fatto salvo 'gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte', intendendo preservare la debenza per rapporti pregressi anteriori al 2021.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Richiama principi applicativi: la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva e vincola i giudici nazionali; il diritto UE prevale sulla normativa interna, che può essere disapplicata quando contrastante.

Massime di principio

  • Le imposte regionali su prodotti soggetti ad accisa sono conformi al diritto UE solo se il gettito è vincolato ad una finalità specifica o se la struttura dell'imposta (aliquota, base imponibile) è concepita per perseguire tale finalità, ad esempio scoraggiando il consumo.
  • Le dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Dogane e quelle dovute alla Regione sono adempimenti distinti: la disponibilità dei registri doganali può agevolare i controlli regionali, ma non sostituisce automaticamente l'obbligo di dichiarazione regionale ove previsto.
  • Il termine prescrizionale per l'accertamento (quinquennale) decorre, in caso di omesso comportamento, dalla scoperta dell'omissione; è quindi necessario verificare quando sia materialmente avvenuta tale "scoperta" amministrativa.
  • Le pronunce della Corte di Giustizia sono vincolanti e hanno efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti, ma il legislatore nazionale può tentare di preservare obbligazioni pregresse; in caso di conflitto non sanabile attraverso un'interpretazione conforme, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne incompatibili.
  • In situazioni di evoluzione normativa e giurisprudenziale rilevante, i giudici possono disporre la compensazione delle spese processuali.

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