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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45566/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione (art. 656, comma 5 c.p.p.) emesso il 24/11/2023; ha rilevato che la relata di notifica dei Carabinieri è apposta solo sul decreto di computo relativo ad altra condanna e non sull'ordine di esecuzione, contestando la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto notificato anche l'ordine. Ha altresì contestato l'assenza di nomina di un difensore per la fase esecutiva e ha chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza del 20/03/2023 non conosciuta, invocando la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la notifica dell'ordine di esecuzione al condannato sulla base dell'annotazione della polizia giudiziaria (Carabinieri) che attestava la consegna di entrambi gli atti al destinatario in data 15/01/2024, anche se la relata era apposta sul decreto di computo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la relata puo essere redatta anche su foglio separato se non sussistono dubbi sul documento cui si riferisce. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione in termini proposta dal ricorrente per la sentenza del 20/03/2023: la doglianza era generica e, se si vuole contestare la pronuncia resa in assenza dell'imputato, il rimedio competente è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., mentre l'art. 175, comma 2, c.p.p. si applica oggi solo al condannato con decreto penale o in contumacia. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 5

    Riferimento alla previsione dell'ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione; la Corte ha valutato la regolarità della notifica di tale ordine secondo le regole generali di notificazione attestate dalla polizia giudiziaria

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per la dichiarazione di assenza: la sentenza indicava il ricorrente come assente, circostanza che presuppone la certezza della conoscenza del procedimento e che rende pertinente il rimedio specifico contro la dichiarazione di assenza

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 2

    Norma sulla restituzione in termini: la Corte afferma che l'istituto è oggi applicabile in via esclusiva al condannato con decreto penale o in contumacia, quindi non idoneo per la fattispecie prospettata dal ricorrente

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Indicato come il rimedio procedurale corretto per impugnare la sentenza resa in contumacia o per far valere vizi rilevanti connessi alla dichiarazione di assenza, e non la restituzione in termini

Massime di principio

  • La relata di notifica o la sua annotazione possono essere poste anche su documento separato; una annotazione della polizia giudiziaria che attesti la consegna dell'atto è idonea a provare la notifica quando non sussistono dubbi sul documento a cui si riferisce
  • Se si contesta la mancata conoscenza della pronuncia resa in assenza o la dichiarazione di assenza, il rimedio appropriato è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., non la restituzione in termini prevista dall'art. 175, comma 2, c.p.p., che ha ambito applicativo più restrittivo
  • Le eccezioni generiche e prive di specificazione circa la nullità o la illegittimità della sentenza sono inammissibili: le doglianze devono indicare con precisione il vizio dedotto e il relativo fondamento giuridico
  • La notifica effettuata al difensore nominato in precedenza per la fase di cognizione può essere rilevante in fase esecutiva; l'omessa nomina di un difensore specifico per la fase esecutiva non rende automaticamente nulla la notifica se l'atto è stato comunque recapitato al difensore già designato
  • Per contestare la veridicità di una annotazione di notifica della polizia giudiziaria occorre proporre elementi concreti che ne mettano in dubbio l'attendibilità; l'assenza di contestazione della veridicità da parte del ricorrente rafforza la presunzione di correttezza dell'annotazione

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