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Sentenza

Sentenza n. 1572/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Siracusa, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile per decorrenza dei termini di impugnazione. La sentenza aveva condannato l’amministrazione ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato il titolo esecutivo né dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo stata documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione. Nel merito, ha affermato che, in assenza di contestazioni specifiche e di prova dell’avvenuto pagamento, permaneva l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato; l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi gravava sull’amministrazione interessata a farli valere, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decennale indicato dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata in relazione al termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È stato ritenuto adempiuto il presupposto della notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; nel caso concreto, l’amministrazione avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettano nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia idoneo all’esecuzione e siano rispettati i presupposti processuali previsti dal codice del processo amministrativo.
  • Quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato, ponendo a carico dell’amministrazione l’adempimento delle obbligazioni accertate nel titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione devono essere provati dall’amministrazione che li eccepisce o che intende avvalersene.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento alla scadenza.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai procedimenti regolati dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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