Cassazione Penale, Sentenza n. 36062/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere per il reato di cessione di stupefacenti (art. 73 T.U. Stup.), con censure per presunta violazione degli artt. 73, commi 1 e 5 T.U. Stup. e art. 275 cod. proc. pen.; il ricorrente sosteneva che si trattava di cessioni di modeste quantità e senza organizzazione, che la pericolosità potesse essere contenuta con misure meno afflittive e produceva una dichiarazione confessoria che avrebbe giustificato attenuazione della misura
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate e ha limitato il proprio controllo alla verifica della congruità e adeguatezza della motivazione del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame aveva motivato la custodia cautelare con: flagranza e rinvenimento di 9 ovuli, frequenti contatti telefonici con numerosi acquirenti, identificazioni testimoniali e ricognizioni fotografiche, ampia platea di clienti, vendita continuativa e professionale di crack/cocaina, precedenti specifici e assenza di effetti deterrenti delle pregresse vicende giudiziarie; la confessione è stata ritenuta poco affidabile per il momento e per la difficoltà linguistica dell'indagato. Per questi motivi la Corte ha confermato l'assenza di profili di illogicità della motivazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 81 cpv.
Richiamato nell'imputazione (concorso di reati); non oggetto di specifica interpretazione nella sentenza
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. Stupefacenti), art.73, comma 1 e comma 5
art.73, comma 1 e comma 5
Norma che definisce il reato di cessione di stupefacenti; la Corte conferma che i gravi indizi riguardano la condotta di cessione continuata e professionale di crack/cocaina
Codice di procedura penale, art.275
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione del tribunale
Codice di procedura penale, art.274, lett. c)
Fondamento normativo dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione); il Tribunale ha ritenuto sussistente tale esigenza alla luce di precedenti specifici, continuità dell'attività e mancata presa di distanza
Codice di procedura penale, art.275-bis
Possibilità di adottare misure di controllo alternative; il Tribunale ha ritenuto irrilevante tale possibilità nel caso concreto, perchè il reato poteva essere agevolmente commesso anche in regime di domiciliari
Codice di procedura penale, art.616
Norma che consente l'irrogazione dell'ammenda alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; applicata con liquidazione di euro 3.000,00
Disposizioni attuative c.p.p., art.94, comma 1-ter
art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Adempimenti di cancelleria disposti a seguito della sentenza
Corte Costituzionale, sentenza n.186/2000
sentenza n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende e all'accertamento dell'assenza di colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez.4, n.26992 del 29/05/2013; Sez.2, n.27866 del 17/06/2019; Sez.2, n.56 del 07/12/2011
Principio che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario e se la motivazione sia conforme a logica e principi di diritto; non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione di merito
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sul rigetto del riesame delle misure cautelari è limitato alla verifica della correttezza formale e logica della motivazione: non serve riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare occorre contestare in modo specifico e fondato le ragioni giuridiche addotte dal tribunale (es. dimostrare concretamente l'inefficacia delle esigenze cautelari indicate o proporre misure alternative idonee), non limitarsi ad affermazioni generiche
- Nelle ipotesi di spaccio, elementi quali flagranza, rinvenimento di numerose dosi/ovuli, telefonate con numerosi contatti, identificazioni testimoniali e continuità/organizzazione dell'attività costituiscono indici gravi e spesso giustificano la custodia in carcere per il pericolo di reiterazione
- Le dichiarazioni confessionali rese in fase iniziale o in condizioni di scarsa comprensione linguistica hanno scarso valore probatorio e possono essere ritenute non affidabili dal giudice
- Se si intende proporre ricorso in Cassazione contro la decisione del riesame, è essenziale confrontarsi punto per punto con la motivazione del tribunale: l'omissione di tale confronto sosterrà l'inammissibilità o il rigetto per genericità
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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