Cassazione Penale, Sentenza n. 6361/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la condanna in rito abbreviato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (fatto del 4 giugno 2018). I motivi dedotti in cassazione riguardano: 1) la mancata o tardiva disponibilità della traduzione della sentenza in una lingua comprensibile agli imputati (che avrebbe impedito l'esercizio tempestivo del diritto di impugnazione) e la conseguente richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; 2) specificamente per Ahmad Shirzad la mancata traduzione in arabo e l'asserita erronea affermazione della sua conoscenza della lingua slovena, con conseguente violazione dell'art. 143 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha precisato che la questione fondamentale riguarda la conoscibilità della sentenza tradotta e la tempistica del deposito: se la traduzione viene depositata oltre il termine previsto per il deposito della sentenza in italiano, è necessario notificare all'imputato alloglotto l'avviso di deposito della traduzione ai sensi dell'art. 548 comma 2 c.p.p., e il termine per proporre appello decorre soltanto dalla comunicazione di quell'avviso (art. 585 comma 2 lett. c). Nel caso di specie la traduzione in sloveno è stata depositata oltre il termine e non risulta notificato l'avviso di deposito della traduzione; quindi non poteva configurarsi una domanda di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. riferita a un termine che, di fatto, non era decorso per l'imputato alloglotto. Quanto alla posizione di Shirzad, la Corte ha ritenuto fondati e congrui gli elementi valutati in merito alla sua conoscenza della lingua slovena, per cui non era necessario procedere alla traduzione in arabo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 143 cod.proc.pen.
Disciplina l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'imputato alloglotto; qui il Collegio sottolinea che il diritto alla traduzione è personale e mira a garantire un termine adeguato per esercitare i diritti difensivi
art. 175 cod.proc.pen.
Istituto della restituzione nel termine: applicabile solo se il termine per proporre impugnazione è effettivamente decorso per l'interessato; non è il corretto strumento se il problema è la conoscibilità dell'atto tradotto senza previo avviso
art. 548 comma 2 cod.proc.pen.
Prevede l'obbligo di avviso di deposito della sentenza tradotta all'imputato alloglotto quando la traduzione non è disponibile nei termini ordinari; detta comunicazione rende conoscibile l'atto e fa decorrere il termine di impugnazione
art. 571 comma 1 cod.proc.pen.
Ricorda che l'impugnazione può essere proposta anche personalmente dall'imputato, evidenziando la natura personale del diritto all'impugnazione collegato alla conoscenza della sentenza tradotta
art. 585 comma 2 lettera c) cod.proc.pen.
Richiamata quale norma che regola il decorso del termine di impugnazione in relazione alla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza tradotta
giurisprudenza: Sez. II n. 32057 del 21/06/2017
Principio richiamato secondo cui le questioni relative all'omessa traduzione sono proponibili esclusivamente dall'interessato, ossia si tratta di diritti personali dell'imputato
Massime di principio
- La traduzione della sentenza per un imputato alloglotto è un diritto personale: la sua mancata fruizione può incidere sul decorso del termine di impugnazione, ma va valutata la conoscibilità effettiva dell'atto tradotto
- Se la traduzione viene depositata oltre il termine legale per il deposito della sentenza in lingua italiana, è necessario notificare l'avviso di deposito della traduzione all'imputato; il termine per proporre appello decorre dalla notificazione di tale avviso
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è applicabile solo quando il termine per impugnare è già decorso e sussiste un valido motivo per chiederne la riapertura; non è lo strumento corretto per sanare la mera mancata conoscibilità (per assenza di avviso) di una traduzione non tempestiva
- Le eccezioni sulla mancata traduzione devono essere sollevate dall'imputato stesso; il difensore deve però vigilare sulla tempestiva disponibilità della traduzione e sollecitare la notificazione dell'avviso quando la traduzione è depositata tardivamente
- Sulla conoscenza di una lingua straniera la valutazione del giudice può fondarsi su elementi indiziari e documentali; per contrastare tale valutazione è opportuno produrre prove specifiche dell'ignoranza della lingua (es. attestazioni, dichiarazioni rese in udienza, elementi processuali che dimostrino l'incapacità di comprendere la lingua)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →