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Sentenza

Sentenza n. 10150/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202316686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di addebito di una quota del danno subito dall’Amministrazione, pari a euro 83.589,67, nonché relazione conclusiva della commissione d’inchiesta relativa al danno erariale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del 7 agosto 2023, notificato il 28 settembre 2023, con il quale gli era stato addebitato un importo di euro 83.589,67, corrispondente alla metà della somma sostenuta dalla Legione Carabinieri Lazio in esecuzione di una sentenza penale del Tribunale di Roma. Era stata inoltre impugnata la relazione conclusiva del 20 luglio 2023 della commissione d’inchiesta, dalla quale sarebbe emersa una responsabilità pro quota per il danno erariale complessivo di euro 167.179,34, nonché ogni atto presupposto, conseguente e connesso. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell’8 maggio 2026 con la quale il difensore del ricorrente ha comunicato che il proprio assistito non aveva più interesse a coltivare il giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto di addebito, della relazione della commissione d’inchiesta o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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