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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15536/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva sottoscritto un contratto di accollo tributario con un terzo accollante; quest'ultimo aveva poi estinto il debito mediante compensazione utilizzando un credito IRAP che si è rivelato inesistente. L'Agenzia delle entrate ha emesso atto di recupero applicando al contribuente la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, nella misura del 100% dell'imposta. Il ricorso del contribuente era stato respinto in primo grado e la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo non dimostrato il legittimo affidamento e irrilevante la denuncia-querela presentata dopo l'atto. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e difetto di motivazione perché la CTR non si era pronunciata sulla richiesta subordinata di applicare la sanzione del 30% ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e sulla definizione agevolata ex artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere la CTR ritenuto nuova eccezione la deduzione della truffa e svalutato i documenti prodotti in appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la truffa asseritamente subita dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nei gradi di merito il contribuente aveva effettivamente chiesto l'applicazione della sanzione del 30% in luogo di quella del 100% e la definizione agevolata, e che la CTR aveva completamente omesso di pronunciarsi su tali domande. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo: la deduzione di essere stato vittima di truffa costituiva una nuova eccezione non proposta in primo grado; inoltre la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a provare una truffa, mancando una sentenza definitiva. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di norme processuali e tributarie in tema di ammissibilità delle difese in appello

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    prevede la sanzione del 30% dell'importo non versato, richiesta in via subordinata dal contribuente

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997

    costituiva la base della sanzione del 100% applicata dall'Ufficio

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la richiesta di definizione agevolata

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la richiesta di definizione agevolata

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per sostenere l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello nel processo tributario

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in tema di preclusioni alle nuove eccezioni in appello

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice d'appello incorre in vizio di omessa pronuncia quando non si esprime su domande o eccezioni ritualmente riproposte e già devolute al primo giudice, anche se quest'ultimo non si sia pronunciato.
  • La deduzione, in appello, di un fatto costitutivo di una diversa difesa sostanziale non proposta in primo grado può integrare una nuova eccezione inammissibile, se introduce un tema difensivo non coltivato nella fase precedente.
  • La produzione documentale in appello non vale di per sé a sanare l'introduzione di una nuova eccezione: il giudice può esaminarla, ma resta fermo che essa deve provare fatti tempestivamente allegati.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico invocato sia stato comunque considerato dal giudice di merito, sia pure con valutazione sfavorevole e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per censurare una sanzione tributaria applicata in misura più grave, è necessario che il giudice di merito si pronunci espressamente anche sulle domande subordinate di riduzione della sanzione e sugli eventuali istituti deflattivi richiesti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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