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Ordinanza

Ordinanza n. 3851/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera del Plenum del CMM n.-OMISSIS- del -OMISSIS- (resa nota il -OMISSIS- mediante pubblicazione sul ''Portale della Giustizia militare") e del relativo verbale di approvazione, di conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di legittimità di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione; - del Verbale della Commissione Uffici Direttivi del -OMISSIS-, di proposta della Delibera gravata e del Concerto positivo espresso dal Ministero della Difesa con nota del -OMISSIS-, entrambi richiamati nella Delibera n.-OMISSIS-/2026; - della Circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS-; - della Delibera n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS- con cui veniva rigettata l'istanza del ricorrente di riesame della predetta Circolare n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto anteriore o conseguente e con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2026: Annullamento, previa sospensione, Quanto al ricorso principale: - (i) della Delibera del Plenum del CMM n.-OMISSIS- del -OMISSIS- (resa nota il -OMISSIS- mediante pubblicazione sul ''Portale della Giustizia militare"), (ii) del relativo verbale di approvazione (All. 2), di conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di legittimità di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione; (iii) del Verbale della Commissione Uffici Direttivi del -OMISSIS-, di proposta della Delibera gravata e del Concerto positivo espresso dal Ministero della Difesa con nota del -OMISSIS-, entrambi richiamati nella Delibera n.-OMISSIS-/2026; (iv) della Circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS- (All. 3); (v) della Delibera n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS- (All. 4) con cui veniva rigettata l’istanza del ricorrente di riesame della predetta Circolare n. -OMISSIS-(All. 5); (vi) di ogni altro atto anteriore o conseguente e con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione e con richiesta di risarcimento del danno subito; Quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del DPR di nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione del 18 maggio 2026 (-OMISSIS- protocollato il -OMISSIS- – All. 8), conosciuto successivamente al deposito del ricorso principale

Giustizia amministrativa202606384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare di conferimento dell'ufficio di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione, nonché atti presupposti e il successivo DPR di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la delibera del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare relativa al conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione, il verbale della Commissione Uffici Direttivi, il concerto positivo del Ministero della Difesa, la circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, la delibera di rigetto dell'istanza di riesame e gli atti conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il DPR di nomina del magistrato prescelto e ha formulato una richiesta risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda la legittimità della procedura e della scelta relativa al conferimento dell'incarico direttivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha applicato il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., in forza dell'art. 17 l. n. 195/1958, richiamato dall'art. 934, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. Non ha definito la domanda cautelare nel merito né ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Considerata la rilevanza, lo spessore e le conseguenze delle questioni controverse, ha ritenuto opportuno che fossero esaminate nell'udienza di merito, anticipandone la fissazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., così da tutelare anche le ragioni cautelari del ricorrente. Ha quindi fissato la discussione nel merito alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare per la peculiarità e novità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    anticipandone la fissazione

    Consente, nell'ambito della fase cautelare, di fissare anticipatamente la trattazione del merito quando ciò assicuri un'adeguata tutela della posizione cautelare senza necessità di una distinta misura sospensiva.

  • art. 119 c.p.a.

    rito di cui all’art. 119 CPA

    Il giudizio è stato assoggettato al rito abbreviato previsto per le controversie indicate dalla disposizione.

  • art. 17 l. n. 195/1958

    per come richiamato dall’art. 934, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'applicabilità del rito speciale alla controversia relativa alla magistratura militare.

  • art. 934, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    per come richiamato dall’art. 934, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010

    La disposizione è indicata come norma di rinvio che rende applicabile l'art. 17 l. n. 195/1958 e, conseguentemente, il rito di cui all'art. 119 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una controversia cautelare presenta questioni di particolare complessità, rilevanza e conseguenze, il giudice amministrativo può ritenere preferibile non decidere immediatamente sulla sospensione e fissare anticipatamente la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., assicurando così nella sede di merito anche la tutela cautelare prospettata.
  • Nelle controversie relative al conferimento di uffici direttivi della magistratura militare, il giudizio è assoggettato al rito di cui all'art. 119 c.p.a. quando ciò risulti dal richiamo all'art. 17 l. n. 195/1958 operato dall'art. 934, comma 1, d.lgs. n. 66/2010.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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