Cassazione Civile, Ordinanza n. 26912/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto che aveva lavorato, secondo la sua prospettazione, per una società di persone nel periodo 26 marzo 2003 - 28 febbraio 2012 chiedeva il pagamento di differenze retributive e altri consequenziali importi nei confronti dei soci e della società. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta solo contro la società disciolta e gli ex soci nelle rispettive qualità, e non anche contro il socio personalmente; ha quindi dichiarato nullo per violazione dell'art. 112 c.p.c. il capo di primo grado che aveva condannato il socio a titolo personale. Ha inoltre rigettato l'appello incidentale condizionato del lavoratore, escludendo in fatto la prova di un rapporto di lavoro subordinato con la società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la domanda senza considerare l'intero svolgimento del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 2094, 1173 e 1375 c.c., invocando i principi di apparenza del diritto e tutela dell'affidamento incolpevole, per affermare che il contratto orale di lavoro doveva considerarsi concluso con la società tramite il socio che ne gestiva di fatto le attività; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando il mancato accoglimento dell'appello incidentale sul rapporto di lavoro con la società e contestando la valutazione delle prove testimoniali relative ai pagamenti effettuati dal socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini spetta al giudice di merito e che, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva logicamente ritenuto che l'azione fosse stata proposta contro la società e gli ex soci in tale qualità, non contro il socio in proprio, con conseguente correttezza della declaratoria di nullità del capo di primo grado che aveva pronunciato oltre la domanda. Ha inoltre osservato che la questione della rappresentanza apparente e dell'affidamento non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito, con difetto di specificità del ricorso. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato che è preclusa in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio e che, inoltre, la censura era comunque ostacolata dalla "doppia conforme", poiché entrambi i giudici di merito avevano escluso il rapporto di lavoro subordinato con la società. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice non può attribuire effetti della domanda a soggetti diversi da quelli effettivamente evocati; l'interpretazione della domanda va compiuta nel suo complesso, ma resta rimessa al giudice di merito.
art. 434 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta genericità dell'appello, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 2094 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la subordinazione del rapporto, ma la censura è respinta per difetto di riscontro fattuale e per preclusione alla rivalutazione delle prove.
art. 1173 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fonte del rapporto, ma senza esito favorevole.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione di buona fede e affidamento, ma la questione è ritenuta nuova e non specificamente dedotta.
art. 115 c.p.c.
La censura che formalmente denuncia violazione di legge mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in cassazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la doglianza che in sostanza attacca la motivazione è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale, ai fini del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere compiuta dal giudice del merito considerando l'atto introduttivo nel suo complesso; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura dei fatti e delle conclusioni se quella adottata è logica e coerente.
- La domanda proposta contro una società non può automaticamente produrre effetti nei confronti della persona fisica del socio o amministratore se tale soggetto non sia stato chiaramente evocato in proprio; la distinzione soggettiva tra società e persona fisica impedisce di imputare alla seconda una condanna non richiesta.
- Le questioni nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito e non affrontate nella sentenza impugnata, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve indicare in modo puntuale dove e quando la questione sia stata sollevata.
- In presenza di "doppia conforme", la censura che sotto l'apparente veste della violazione di legge mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove è preclusa nei limiti di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo tale apprezzamento riservato ai giudici di merito.
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