Cassazione Civile, Ordinanza n. 19838/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta del condominio a una condomina di concorrere alla spesa per la sostituzione della centrale termica condominiale. La condomina aveva rifiutato il pagamento sostenendo di essersi legittimamente distaccata dall'impianto centralizzato e che tale distacco fosse irreversibile, con conseguente esonero dalle spese. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda della condomina volta ad accertare l'inesistenza del credito. Il condominio aveva appellato e il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo: 1) che due precedenti delibere assembleari di approvazione dei lavori e del bilancio, mai impugnate, vincolassero tutti i condomini; 2) che il legittimo distacco non esonerasse, di per sé, dalla partecipazione alle spese per la sostituzione della caldaia, poiché l'impianto resta bene comune e il condomino potrebbe riallacciarsi in futuro; 3) che nel caso concreto non fosse provata l'irreversibilità del distacco, essendo emerso da CTU che il riallaccio era tecnicamente possibile senza modifiche strutturali. Con il ricorso per cassazione la condomina ha dedotto: a) nullità della sentenza e violazione dell'art. 1123 c.c., assumendo che il giudice non avesse valorizzato la corrispondenza, di contenuto negoziale, dalla quale sarebbe derivata una deroga convenzionale ai criteri legali di riparto e l'impossibilità futura di riallaccio; b) nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione degli artt. 198 c.p.c. e 2697 c.c., contestando l'uso della CTU e lamentando una indebita confusione tra le posizioni delle parti e un'erronea allocazione dell'onere della prova; c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorso non ha censurato un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva fondato la decisione anche e soprattutto sulla mancata impugnazione di due delibere condominiali precedenti, vincolanti per tutti i condomini, ragione da sola sufficiente a sorreggere il decisum. Di conseguenza, la mancata impugnazione di tale ratio ha reso inammissibili le censure relative agli altri profili. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato, poiché la condanna alle spese in capo alla parte soccombente era conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c. Non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità, perché il condominio non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una deroga convenzionale ai criteri legali di riparto delle spese condominiali; la Corte non accoglie la censura perché assorbita/inammissibile rispetto a un'autonoma ratio non impugnata
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente in modo non condiviso nel ricorso; la Corte non svolge un'autonoma applicazione della norma, rilevando l'inammissibilità delle censure
art. 198 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e l'asserita confusione tra le posizioni processuali; la censura è dichiarata inammissibile
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di irreversibilità del distacco; la Corte non entra nel merito perché il motivo non aggredisce una ratio autonoma
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese della parte soccombente è ritenuta corretta
art. 92 c.p.c.
la regolazione delle spese è ritenuta conforme a diritto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- Nel contenzioso condominiale, la mancata impugnazione delle delibere assembleari che approvano lavori e riparti di spesa le rende vincolanti per tutti i condomini e preclude la contestazione del credito fondato su di esse.
- Il legittimo distacco del singolo dall'impianto centralizzato non comporta automaticamente l'esonero dalle spese per la sostituzione dell'impianto comune, dovendosi verificare in concreto se il distacco sia irreversibile e se resti la possibilità tecnica di riallaccio.
- La condanna alle spese segue la soccombenza, salvo diversa disciplina processuale applicabile; la censura in cassazione è infondata se il giudice di merito ha applicato il principio in modo conforme al risultato della lite.
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