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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24187/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Demasi era stato sottoposto ad arresti domiciliari con l'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) ma, in abbreviato, era stato assolto e liberato il 07/11/2017. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per erronea applicazione del requisito negativo 'non aver dato o concorso al darvi causa' e contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto rilevante, ai fini della colpa, un'unica conversazione intercettata con Commisso Giuseppe, senza considerare che quella conversazione non provava partecipazione all'associazione di cui era stato assolto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, ex ante e con criterio oggettivo (id quod plerumque accidit), se la condotta del detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare l'errore dell'Autorità giudiziaria. Pur essendo intervenuta l'assoluzione nel processo penale, la Corte ha ritenuto che i fatti materiali accertati (in particolare la trattativa con Commisso, soggetto apicale della 'ndrangheta, per affare di stupefacenti) costituiscano comportamento connotato da colpa grave e abbiano ingenerato la rappresentazione di una attività illecita, giustificando quindi il rigetto della domanda di riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla è dovuto al Ministero resistente per le difese in memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il requisito negativo 'non aver dato o concorso al darvi causa' è applicato in chiave oggettiva: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta del detenuto, per dolo o colpa grave (intesa nella componente oggettiva), abbia creato una situazione dalla quale poteva scaturire, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria, escludendo l'indennizzo se sussiste tale colpa grave.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ossia il reato contestato in sede penale. Nel giudizio di riparazione la presenza dell'accusa e degli elementi materiali relativi a trattative di stupefacenti è valutata per stabilire se abbiano concorso a creare l'apparenza dell'illecito, anche se tali fatti non sono risultati penalmente sussistenti.

  • Principio giurisprudenziale sulla autonomia del giudice della riparazione (ex Sez. U. n. 43/1995 e successive)

    Il giudice della riparazione esercita valutazione autonoma rispetto al processo penale: non rileva se la condotta integri o meno reato, ma se essa abbia determinato, anche in presenza di errore dell'Autorità giudiziaria, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale tale da giustificare la custodia cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il tribunale valuta autonomamente, con criterio ex ante e oggettivo, se la condotta dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare l'errore dell'Autorità giudiziaria; l'assoluzione penale non preclude dunque automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • La 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen. è valutata nella sua componente oggettiva: rileva se il comportamento, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente dare luogo all'intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
  • Frequentazioni o rapporti con soggetti notoriamente riconducibili ad ambienti malavitosi e trattative concrete su stupefacenti possono essere considerati elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, anche se in sede penale tali fatti non hanno portato a condanna.
  • In casi simili è cruciale dimostrare non solo l'assenza di responsabilità penale, ma anche che la propria condotta non abbia oggettivamente alimentato l'apparenza di responsabilità agli occhi dell'Autorità giudiziaria; la documentazione che smentisca la sussistenza di contatti, trattative o altri elementi fattuali rilevanti è determinante.
  • La difesa in sede di riparazione dovrebbe focalizzarsi su: contestazione puntuale degli elementi materiali posti a fondamento della misura cautelare; dimostrazione della normale prevedibilità dell'azione (o della sua assenza) secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit; e prova che non vi siano state condotte imprudenti o negligenti che abbiano favorito l'errore investigativo.

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