Sentenza del 05/08/2015 n. 16410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato la cartella IRPEF relativa al 1999, emessa sulla plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile. Ha denunciato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostenendo che gli oneri di urbanizzazione già sostenuti dal cedente costituissero costi inerenti al bene e dovessero essere dedotti dal corrispettivo ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che il ricorso non indicava in modo chiaro e sintetico il fatto controverso né le ragioni dell'insufficienza della motivazione, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, del contratto e delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 81, comma 1, lett. b), TUIR, vecchia numerazione
La disposizione qualificava come reddito imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile.
Art. 82, comma 1, TUIR, vecchia numerazione
la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta, al netto dell'INVIM, ed il prezzo d'acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo
Il contribuente ha invocato la norma per sostenere che gli oneri di urbanizzazione sostenuti dal cedente dovessero aumentare il costo fiscalmente riconosciuto del terreno e, conseguentemente, ridurre la plusvalenza imponibile. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, nei limiti e secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le censure relative a vizi di motivazione richiedeva una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione fosse omessa, insufficiente o contraddittoria. La mancata formulazione conforme rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male contratto, fatti o prove: occorre individuare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale dedotto secondo i requisiti processuali applicabili.
- Le censure sulla motivazione devono indicare con precisione il fatto decisivo controverso e spiegare in modo sintetico perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria; una critica generica comporta l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice d'appello, se quest'ultima è logicamente motivata.
- In materia di plusvalenze immobiliari, i costi inerenti al bene possono rilevare nel calcolo fiscale solo se la loro effettiva sostenibilità da parte del cedente e la loro incidenza sul corrispettivo risultano adeguatamente provate e correttamente dedotte nel processo.
- L'esito sfavorevole può dipendere da ragioni processuali, come l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte esamini nel merito la corretta qualificazione fiscale degli oneri di urbanizzazione.
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