Cassazione Civile, Ordinanza n. 21731/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale, poi parzialmente confermato dalla Corte d'appello di Roma, che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di recesso di una socia da una società in nome collettivo. Secondo gli arbitri, dall'origine del rapporto una socia aveva svolto in via pressoché esclusiva la gestione della società, mentre l'altra si era limitata ai rapporti bancari; ciò integrava violazione dei doveri di amministrazione e collaborazione propri del socio-amministratore. Le soccombenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e sostenendo che la socia recedente, prima di esercitare il recesso per giusta causa, avrebbe dovuto contestare l'inadempimento e mettere l'altra socia in condizione di rimediare; inoltre, la lunga tolleranza della situazione e il silenzio protratto per anni avrebbero precluso l'esercizio del recesso, soprattutto perché la recedente aveva solo in seguito manifestato l'intenzione di recedere e aveva anche prospettato soluzioni alternative sul piano societario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta dagli arbitri e confermata dalla Corte d'appello sulla sussistenza della giusta causa di recesso e sulla compatibilità del recesso con i doveri di correttezza e buona fede. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato il contesto concreto, la durata del rapporto, la diversa partecipazione delle socie alla gestione e la manifestazione anticipata dell'intenzione di recesso, escludendo correttamente sia un obbligo di formale diffida preventiva, sia una preclusione derivante dalla mera tolleranza della situazione. Nessuna attività difensiva utile è stata svolta dalla parte intimata; pertanto non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 2285 c.c.
il recesso del socio può essere giustificato dalla sussistenza di una causa idonea a rendere non più tollerabile la prosecuzione del rapporto sociale.
art. 2257 c.c.
salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri
ciascun socio è tenuto, salvo patto contrario, a partecipare all'amministrazione della società; l'assenza totale dalla gestione può integrare inadempimento rilevante.
art. 2293 c.c.
la società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente
alla società in nome collettivo si applicano, in via suppletiva, le norme sulla società semplice ove compatibili.
art. 1375 c.c.
il principio di buona fede non impone, nel caso esaminato, un obbligo di preventiva contestazione o sollecitazione del socio inadempiente prima dell'esercizio del recesso per giusta causa; la mera tolleranza della situazione non comporta preclusione automatica al recesso.
art. 1175 c.c.
il dovere di correttezza opera nel quadro concreto del rapporto e non può essere invocato per trasformare in requisito del recesso una diffida non prevista dalla legge.
art. 829 c.p.c.
nell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, il controllo è limitato alla corretta applicazione della norma ai fatti accertati dagli arbitri, senza riesame del merito o dei fatti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
nel rito camerale di legittimità introdotto dalla riforma del 2016, la mancata notifica e proposizione del controricorso impedisce il deposito di memorie da parte dell'intimato.
art. 370 c.p.c.
la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso
la parte intimata che non notifichi il controricorso non può depositare memorie nel regime camerale applicabile al ricorso in esame.
art. 83 c.p.c.
la procura speciale, in assenza di controricorso, non può essere validamente apposta a margine di una memoria conclusiva nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione di un lodo arbitrale, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella norma, non se mira a sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- In tema di recesso per giusta causa da società di persone, la valutazione della sussistenza della causa legittimante deve essere compiuta alla luce del complessivo contesto del rapporto e delle condotte delle parti; il giudice può tener conto della durata della situazione, della distribuzione effettiva delle attività sociali e dell'eventuale anticipata manifestazione dell'intenzione di recedere.
- Il principio di buona fede e correttezza non introduce, di regola, un obbligo generale di preventiva messa in mora o di sollecitazione formale del socio inadempiente prima dell'esercizio del recesso per giusta causa, se tale onere non è previsto da legge o contratto.
- La mera tolleranza per un certo periodo di una situazione di fatto, anche se protratta, non comporta di per sé rinuncia al diritto di recesso né preclusione automatica al suo esercizio, occorrendo verificare se il recesso sia stato esercitato in modo abusivo o contrario alla funzione del diritto.
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