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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805L n. 31077 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICO

AGCMI805L

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 689/2023, la sanzione irrogata a ICO - Industria Cartone Ondulato S.r.l. per la partecipazione a un2 intesa orizzontale nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, già accertata dall2AGCM con il provvedimento n. 27849/2019 ai sensi dell2art. 101 TFUE. La questione non riguarda più l2an dell2infrazione, confermata nel merito, ma esclusivamente il quantum della sanzione, da personalizzare in relazione al grado di coinvolgimento dell2impresa. L2Autorità qualifica la partecipazione di ICO come lieve e riduce la sanzione finale a 5.974.258 euro.

ICO S.r.l. – intesa restrittiva nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato: rideterminazione della sanzione da 7.965.677 € a 5.974.258 €

ICO S.r.l. – rideterminazione della sanzione per intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato

Il provvedimento chiude il procedimento di rideterminazione della sanzione avviato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 689/2023, che ha annullato in parte qua il precedente provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 limitatamente al quantum sanzionatorio irrogato a ICO S.r.l. L�2infrazione antitrust, consistente in una unica e complessa intesa continuata nel tempo nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, era già stata accertata e non viene rimessa in discussione; oggetto della nuova decisione è soltanto la rideterminazione della sanzione alla luce del principio di proporzionalità e del diverso grado di coinvolgimento dell�2impresa.

Parti e contesto del procedimento

ICO - Industria Cartone Ondulato S.r.l. opera nella produzione di fogli e nella produzione/commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Al tempo della contestazione il capitale era detenuto da membri della famiglia Lancia. Nel 2018 il fatturato della società era pari a circa 100 milioni di euro.

L�2accertamento originario dell�2intesa

Nel provvedimento del 2019 l�2AGCM aveva accertato una vasta intesa restrittiva della concorrenza, contraria all�2art. 101 TFUE, che coinvolgeva numerose imprese del settore e l�2associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato. L�2intesa riguardava il mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato ed era stata qualificata come unica e complessa, con effetti distorsivi forti sulle dinamiche concorrenziali. A ICO era stata irrogata una sanzione pari a 7.965.677 euro.

Esito del giudizio amministrativo e perimetro della nuova istruttoria

Con sentenza del 20 gennaio 2023 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento originario solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione di ICO. Il giudice ha ritenuto che il meccanismo applicato conducesse a un appiattimento della sanzione sul tetto del 10% del fatturato, frustando la necessaria differenziazione tra i diversi gradi di responsabilità. Ha quindi ordinato all�2Autorità di ridefinire l�2importo tenendo conto del coinvolgimento pieno, medio e lieve delle singole imprese.

Difese di ICO nella fase di rideterminazione

Nel procedimento di rideterminazione ICO ha sostenuto di non essere tra i promotori della concertazione, di aver operato solo a livello locale e per un periodo limitato, e di non aver ottenuto benefici dall�2intesa. Ha inoltre prospettato la propria mancata consapevolezza antitrust, chiedendo una riduzione della sanzione sino a 755.921 euro, anche mediante valorizzazione dell�2asserita incapacità contributiva connessa a un evento calamitoso che aveva colpito lo stabilimento.

Risposte dell�2Autorità alle eccezioni della Parte

L�2AGCM respinge le doglianze dirette a contestare nuovamente l�2an della violazione, rilevando che il giudicato del Consiglio di Stato ha riguardato soltanto la proporzionalità della sanzione e non l�2accertamento dell�2infrazione. Viene altresì esclusa la rilevanza di eventuali azioni private di risarcimento, poiché public enforcement e private enforcement perseguono finalità distinte. Quanto al fatturato, l�2Autorità ribadisce che il tetto del 10% va calcolato sul fatturato globale dell�2impresa, comprensivo del ramo Tissue. È inoltre respinta la richiesta di ulteriore riduzione per incapacità contributiva, mancando elementi oggettivi nuovi rispetto a quelli già esaminati e rigettati in precedenza.

Criteri applicati per la personalizzazione della sanzione

Per dare esecuzione alla sentenza, l�2Autorità mantiene fermi i parametri originari di quantificazione già impiegati nel provvedimento del 2019: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell�2infrazione e circostanze attenuanti/aggravanti. Introduce però una classificazione del coinvolgimento in tre livelli:

  • lieve: partecipazione inferiore a tre anni oppure presenza di almeno una circostanza attenuante, con esclusione della compliance antitrust;
  • medio: partecipazione pari o superiore a tre anni, oppure assenza di attenuanti rilevanti;
  • pieno: assenza della riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida.

L�2obiettivo dichiarato è evitare che il cumulo delle sanzioni, specie nei casi di imprese coinvolte in più cartelli connessi, risulti sproporzionato rispetto alle effettive responsabilità.

Rideterminazione della sanzione di ICO

Applicando tali criteri a ICO, l�2AGCM conclude che il coinvolgimento è lieve, perché la società aveva già ricevuto la riduzione soggettiva del 20% nel provvedimento originario e la sua partecipazione all�2intesa era durata solo 1,46 anni. Di conseguenza, la riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida viene incrementata di un ulteriore 20%, raggiungendo complessivamente il 40%.

L�2importo viene così determinato come segue:

  • soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990: 9.957.097 euro;
  • riduzione complessiva ex punto 34 Linee guida: 40%, pari a 3.982.839 euro;
  • sanzione finale: 5.974.258 euro.

L�2Autorità precisa che tale importo corrisponde al 6% del fatturato complessivo della società ed è dunque inferiore al limite legale del 10%.

Dispositivo e conseguenze operative

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ICO S.r.l. viene rideterminata in 5.974.258 euro. L�2Autorità dispone il ricalcolo del piano di ammortamento già previsto e indica le modalità di pagamento, con facoltà per l�2impresa di estinguere il residuo in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. È infine prevista la possibilità di impugnazione davanti al TAR Lazio o, in alternativa, di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Origine del procedimento e perimetro del giudicato

L2AGCM aveva già accertato nel 2019 una complessa intesa continuata nel tempo nel settore degli imballaggi in cartone ondulato, in violazione dell2art. 101 TFUE, sanzionando ICO per 7.965.677 euro. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, imponendo una nuova determinazione più aderente al grado di coinvolgimento dell2impresa e al principio di proporzionalità.

Valutazioni difensive di ICO e risposte dell2Autorità

ICO ha sostenuto di non essere promotrice della concertazione, di aver operato solo localmente, per un periodo breve e senza benefici dall2intesa, chiedendo anche di valorizzare la propria asserita incapacità contributiva e di ridurre la sanzione a valori molto inferiori. L2Autorità respinge tali argomenti nella parte in cui mirano a rimettere in discussione l2accertamento dell2infrazione, ormai coperto dal giudicato, e nega rilievo a eventuali azioni private o alla tesi per cui il fatturato rilevante non dovrebbe includere il ramo Tissue.

Criteri di rideterminazione della sanzione

L2AGCM applica le indicazioni del giudice distinguendo il coinvolgimento delle imprese in livelli pieno, medio e lieve, con particolare attenzione a durata della partecipazione, ruolo nell2intesa ed eventuali attenuanti. Viene confermato che le intese orizzontali segrete di lunga durata sono tra le violazioni più gravi e giustificano sanzioni elevate, pur nel rispetto del tetto del 10% del fatturato globale ex art. 15 L. 287/1990.

Rideterminazione finale per ICO e importo della sanzione

Per ICO, che aveva già beneficiato di una riduzione soggettiva del 20% nel provvedimento originario e che ha partecipato all2intesa per 1,46 anni, viene qualificato un coinvolgimento lieve. La riduzione viene quindi portata complessivamente al 40% e la sanzione è rideterminata in 5.974.258 euro, pari al 6% del fatturato complessivo della società e inferiore al limite edittale del 10%.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato rilevantesanzioni antitrustproporzionalità della sanzione

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