Cassazione Penale, Sentenza n. 04524/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare concessa per ragioni di salute (pena residua: 4 anni, 11 mesi e 20 giorni). La revoca è stata motivata dal fatto che, il 4/6/2025, il condannato, già diffidato per assenza dal domicilio, è stato trovato in possesso di 0,2 g di cocaina e di residui di uso personale. Il ricorso per cassazione articola due motivi: (1) violazione di legge e automatismo nel disconoscere la possibilità di inasprire le prescrizioni invece di revocare la misura, nonostante memoria ai sensi dell'art. 127, comma 2 c.p.p.; (2) difetto di motivazione rispetto alla situazione sanitaria: il tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente il certificato medico e la documentazione che attesterebbe la persistenza o l'aggravamento delle patologie che avevano giustificato la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene legittima la valutazione di merito: il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto il ricorrente "inaffidabile" e incompatibile con la misura alternativa alla luce della gravità delle condotte (possesso di stupefacenti) e di una pregressa denuncia per evasione. La mancata esposizione puntuale di tutte le argomentazioni contenute nella memoria difensiva non determina nullità e le argomentazioni difensive sono state implicitamente disattese perché incompatibili con il quadro motivazionale complessivo. Quanto allo stato di salute, la Corte ritiene la censura generica e non puntuale: l'eventuale permanenza o aggravamento delle patologie non è provato in modo tale da escludere l'inaffidabilità comportamentale che ha giustificato la revoca. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen., comma 2
Consente il deposito di memorie difensive nel procedimento; la mancata considerazione di tale memoria non comporta di per sè nullita del provvedimento e puo essere non decisiva se le ragioni in essa esposte sono incompatibili con il quadro motivazionale
art. 47 ter Ord. pen., lett. c)
Regola la detenzione domiciliare per persone con condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti costanti con presidi sanitari; la presenza del requisito sanitario non esclude in via assoluta la revoca se sussistono elementi di inaffidabilita comportamentale
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 (Cilio)
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullita; puo influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sempre integra vizio di legittimità
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 (Bagalà)
In sede di ricorso per cassazione l'omesso esame di una memoria da parte del giudice del riesame non è deducibile se gli argomenti sviluppati sono incompatibili con la ricostruzione motivazionale complessiva
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020 (Di)
La mancata osservanza del termine di trenta giorni per la decisione sul mantenimento/sospensione della misura alternativa incide solo sull'efficacia della sospensione e non implica sanzioni processuali tali da invalidare il provvedimento di revoca
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa è valutazione discrezionale del giudice di merito: la persistenza di comportamenti che comprovano inaffidabilità può giustificare la revoca anche se la persona ha patologie.
- La semplice produzione di una memoria difensiva non obbliga il giudice a una replica puntuale su ogni argomento; è necessario che le questioni introdotte siano concrete, nuove e potenzialmente decisivi per inficiare la decisione.
- Per impedire la revoca sulla base delle condizioni di salute occorre documentare in modo specifico e dettagliato quali patologie sussistono, il loro grado di gravità e perché la detenzione in carcere sarebbe incompatibile o pericolosa per la salute.
- Il possesso di stupefacenti anche in quantitativi limitati può, se accompagnato da precedenti e da altre violazioni, costituire elemento decisivo per ritenere il beneficiario non meritevole della misura alternativa.
- In sede di Cassazione le censure generiche e prive di indicazione puntuale dei vizi di motivazione sono spesso inammissibili o inefficaci; bisogna mirare a mostrare la specifica illogicità o insufficienza della motivazione di merito.
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