Cassazione Penale, Sentenza n. 3336/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo del fabbricato di proprietà del ricorrente per la contravvenzione ex art. 677 cod. pen.: il ricorrente contestava la mancata valutazione degli interventi manutentivi effettuati (anche la muratura della porta d'ingresso nel 2022), sosteneva l'assenza dell'elemento psicologico (nessuna negligenza) e la non coincidenza tra fattispecie legale e situazione concreta; inoltre deduceva un colloquio con un dirigente comunale e la mancata notifica di una relazione dei Vigili del Fuoco, nonché il fatto che il comune non avesse effettuato interventi, rendendo illogico il sequestro
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora: il proprietario non ha effettuato interventi idonei a eliminare il pericolo di rovina e di pregiudizio per la pubblica incolumità, come dimostrato dalle ripetute segnalazioni e dal posizionamento di transenne da parte dei Vigili del Fuoco. I lavori parziali e non risolutivi (es. muratura della porta) non integrano un facere idoneo a escludere la natura omissiva del reato. Il ricorso non ha confutato compiutamente le ragioni dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del grado e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 677 cod. pen.
La norma punisce l'omissione di provvedimenti necessari a porre in sicurezza un edificio che minaccia rovina e pericolo per la pubblica incolumità; la Corte sottolinea il carattere permanente del reato e il fatto che il sequestro cautelare mira alla pertinenza della res al reato e alla astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie (fumus), più che alla valutazione piana della colpevolezza soggettiva
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in rapporto alla verifica della corrispondenza tra fattispecie legale e concreta; la Corte respinge la censura ritenendo che vi sia piena coincidenza fra la condotta omissiva accertata e la fattispecie di cui all'art. 677
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi ritenuti infondati o manifestamente inammissibili; applicata dalla Corte alla luce dell'assenza di profili di colpa esclusivi nella determinazione dell'inammissibilità (richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 186/2000)
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 18491 del 30/01/2018; Sez.1, n. 6596 del 17/01/2008)
Principi richiamati: per il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti" inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie; ai fini dell'art. 677 non rilevano né l'ignoranza dello stato di pericolo né una preventiva diffida da parte della pubblica autorità per escludere la responsabilità del proprietario
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo di un immobile per rischio di crollo è sufficiente dimostrare il "fumus" (astratta sussumibilità della condotta nella fattispecie) e il periculum in mora: ripetute segnalazioni ufficiali e l'adozione di misure emergenziali (es. transenne) costituiscono elementi forti a sostegno della misura
- Interventi parziali, simbolici o non risolutivi (es. muratura di una porta) non escludono l'omissione se non eliminano il pericolo concreto: il giudizio è sulla idoneità dell'intervento a rimuovere il rischio per la pubblica incolumità
- La natura permanente del reato di cui all'art. 677 implica che l'omissione perdura fino all'eliminazione della situazione antigiuridica, competendo al proprietario o a chi per lui, e non scaricabile sull'ente pubblico per inerzia
- In sede cautelare il focus non è la valutazione completa della colpevolezza soggettiva, ma la pertinenza del bene al reato e la sussumibilità astratta: il sindacato sulle prove e sulle motivazioni ampie della decisione sono limitati in questa sede
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la difesa deve contestare in modo specifico e circostanziato le ragioni che hanno sorretto la decisione cautelare
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