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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento della tassa di concessione governativa relativa ai servizi telefonici cellulari e radiomobili. La società sosteneva che la normativa non prevedesse un termine per il versamento da parte dell'utente e che l'Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo. L'Amministrazione ha contestato la sentenza di appello, sostenendo che la nota 1 dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 impone il pagamento della tassa congiuntamente a quello della bolletta, con conseguente coincidenza del termine di pagamento del tributo con la scadenza contrattuale della bolletta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha stabilito che il termine per il pagamento della tassa coincide con quello previsto per il pagamento della bolletta, poiché il termine è determinato per relationem dalla scadenza contrattuale della fattura. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre la scadenza, la violazione e le sanzioni sono state ritenute fondate. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del fatto che l'orientamento interpretativo decisivo si era formato successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    La tassa deve essere corrisposta "congiuntamente" al pagamento della bolletta.

    La Corte interpreta il termine "congiuntamente" non soltanto come riferito alle modalità di versamento, ma anche al momento del pagamento. Pertanto, la tassa deve essere pagata entro il termine previsto per la relativa bolletta del servizio telefonico.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Il tributo è collegato al numero di mesi considerati in ciascuna bolletta ed è versato congiuntamente al pagamento della stessa.

    La disposizione individua indirettamente il termine di pagamento della tassa, collegandolo alla scadenza delle singole bollette emesse dal gestore.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    La norma è richiamata quale base sanzionatoria per il tardivo pagamento del tributo.

  • Cassazione, sentenza n. 21777 del 2014

    Il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

    Il precedente è stato applicato come orientamento consolidato a una fattispecie analoga e ha costituito il fondamento decisivo dell'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce che un tributo deve essere pagato "congiuntamente" a un altro pagamento, tale espressione può indicare non solo la modalità, ma anche la scadenza del versamento.
  • Il termine di pagamento di un tributo può essere determinato per relationem, cioè mediante il rinvio alla scadenza di un'obbligazione contrattuale collegata, come quella risultante dalla bolletta.
  • Il pagamento tardivo della bolletta può comportare, nei casi previsti dalla legge, anche il tardivo pagamento del tributo connesso e l'applicazione delle relative sanzioni.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale successivo che chiarisce il significato della norma, la Corte può applicarlo alla controversia e, se i fatti rilevanti sono incontestati, decidere direttamente nel merito.

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