Sentenza n. 6390/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS- in data 04.11.2022; - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza, deducendo difetto e insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative, nonché violazione degli artt. 4 e 7 l. 241/1990. Ha contestato che l’Amministrazione avesse fondato il diniego essenzialmente su vicende penali, nonostante il decorso dei termini per la riabilitazione, omettendo di valutare il contesto sociale, lavorativo e familiare, il radicamento in Italia, il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’evoluzione della condotta nel tempo. Sono state inoltre dedotte violazioni degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e degli artt. 8 e 14 CEDU, assumendo una discriminazione fondata sulla cittadinanza straniera e una lesione della vita privata e familiare. È stata proposta anche domanda risarcitoria, formulata in termini generici. Le vicende considerate dal diniego comprendevano un’indagine per violenza privata del 2019, un’indagine per invasione di terreni o edifici del 2006, una sentenza di applicazione della pena su richiesta irrevocabile del 2017 per falsa attestazione dell’identità a pubblico ufficiale, nonché l’omessa dichiarazione del carico penale nell’istanza di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato esponesse un percorso logico-giuridico sufficiente e che le vicende penali contestate, relative a condotte di violenza privata, invasione di terreni o edifici e falsa attestazione dell’identità, costituissero elementi sintomatici della mancata piena condivisione dei valori giuridici e sociali fondanti l’appartenenza allo Stato-comunità. Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’Amministrazione dispone di un potere altamente discrezionale e può valutare il complesso degli elementi indicativi dell’integrazione effettiva e dell’affidabilità dell’istante. Il periodo decennale di residenza previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 ha rilievo non solo quantitativo, ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione della condotta; assume inoltre particolare peso la prossimità temporale delle condotte alla domanda, soprattutto quando una di esse sia stata commessa durante la pendenza del procedimento. La valutazione amministrativa dei fatti può essere sfavorevole anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, perché è distinta dall’accertamento della responsabilità penale e riguarda il valore sintomatico delle condotte ai fini della tutela dell’ordinamento e della verifica dell’integrazione valoriale. Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l’inserimento sociale e familiare non impongono il rilascio della cittadinanza: tali elementi attestano una situazione di stabile permanenza e normalità, ma non costituiscono una particolare benemerenza idonea a superare dubbi sulla condivisione dei valori fondamentali dell’ordinamento. È stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative, perché l’art. 7 l. 241/1990 non si applica all’istanza di parte e, comunque, l’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, senza ricevere elementi utili a una diversa decisione. È stata esclusa anche la contraddittorietà con il rilascio del permesso di soggiorno, trattandosi di valutazioni aventi presupposti e conseguenze differenti. Le censure costituzionali e convenzionali sono state ritenute infondate, poiché il differimento dell’acquisto della cittadinanza incide principalmente sui diritti connessi allo status civitatis, mentre allo straniero regolarmente soggiornante restano riconosciuti i diritti fondamentali, civili ed economici secondo la legge. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’assenza di illegittimità dell’azione amministrativa e comunque per la sua formulazione generica. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il requisito della residenza legale decennale per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione rileva sia in senso quantitativo, quale durata minima, sia in senso qualitativo, quale periodo decennale di osservazione della condotta e dell’integrazione valoriale dell’istante.
art. 7 l. 241/1990
Non trova applicazione, in quanto regola generale, nei procedimenti iniziati su istanza di parte; nel caso concreto, comunque, le garanzie partecipative risultavano soddisfatte dalla comunicazione del preavviso di diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente tramite il sistema informatico CIVES; l’assenza di nuovi elementi utili ha consentito all’Amministrazione di concludere negativamente il procedimento.
art. 4 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata violazione delle regole del procedimento, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata considerata, sul piano amministrativo, quale elemento fattuale rilevante, indipendentemente dagli eventuali sviluppi processuali e dalla possibile riabilitazione.
art. 445 c.p.p.
Richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta valutata dall’Amministrazione ai fini del giudizio di affidabilità e integrazione.
art. 9, comma 12, d.lgs. 286/1998
Per gli stranieri lungo-soggiornanti assicura, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso paritario a prestazioni e servizi pubblici, senza equiparare tale status alla cittadinanza italiana.
art. 3 Cost.
La dedotta violazione del principio di eguaglianza è stata esclusa, poiché la differenza di trattamento tra straniero lungo-soggiornante e cittadino italiano è giustificata dalla diversa natura degli status e dei relativi diritti.
art. 97 Cost.
La censura relativa all’imparzialità dell’azione amministrativa è stata ritenuta infondata, essendo il diniego sorretto da un’istruttoria e da una motivazione ritenute adeguate.
art. 8 CEDU
Il diniego non è stato ritenuto lesivo sproporzionatamente della vita privata e familiare, poiché non impedisce la permanenza e il godimento dei diritti fondamentali dello straniero regolarmente soggiornante.
art. 14 CEDU
Non è stata ravvisata discriminazione, in quanto la diversa disciplina dello status di cittadino rispetto a quello di straniero lungo-soggiornante è fondata su una differenza giuridicamente rilevante.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l’Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale e può valutare complessivamente ogni elemento idoneo a indicare l’effettiva integrazione dell’istante e la sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Il requisito della residenza legale decennale previsto per la naturalizzazione non ha soltanto una dimensione quantitativa, ma costituisce anche un periodo di osservazione della condotta dell’istante; le condotte antigiuridiche commesse durante tale periodo possono assumere rilievo ostativo, soprattutto quando siano temporalmente prossime alla domanda o si verifichino durante il procedimento.
- Nel giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza, le condotte oggetto di vicende penali possono essere valutate per il loro valore sintomatico anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, poiché l’accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’integrazione perseguono finalità diverse.
- Il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il stabile inserimento sociale, lavorativo e familiare non determinano un diritto alla cittadinanza e non prevalgono automaticamente sugli elementi che pongano in dubbio la piena adesione ai valori dell’ordinamento; tali circostanze attestano una condizione minima di permanenza regolare, non una particolare benemerenza.
- Nel procedimento avviato su istanza di parte non è necessaria la comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 l. 241/1990; le garanzie partecipative risultano comunque rispettate quando l’Amministrazione comunichi il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis e valuti gli eventuali apporti dell’interessato.
- Il diniego di cittadinanza non è contraddittorio rispetto al precedente rilascio del permesso di soggiorno, poiché la valutazione della pericolosità e i presupposti dei due status sono differenti: il soggiornante può essere espulso nei casi previsti dalla legge, mentre la cittadinanza comporta un vincolo stabile e irrevocabile con lo Stato.
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