Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10410/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento in parte qua, della nota reg. gen. 14024, del 4 febbraio 2026, della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, del Ministero del Turismo, comunicata con PEC del 4 febbraio 2026, nella parte in cui comunica e/o comunque determina il rigetto parziale della istanza di accesso documentale ex art 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 184/2006, nella procedura del Ministero del Turismo, di cui allo “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024, proposta con PEC del 12 dicembre 2025, dall’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Del Veneto – ANEF Veneto e per la conseguente condanna del Ministero del Turismo ad accogliere integralmente l’istanza di accesso agli atti e di fornire copia, o comunque esibire e consentire la copia, della restante documentazione richiesta con la detta istanza.

Giustizia amministrativa202603136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso documentale agli atti della procedura di finanziamento relativa all’Avviso pubblico “impianti di risalita anno 2024”

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto dal Ministero del Turismo a un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, riguardante gli atti della commissione di valutazione, l’attribuzione dei punteggi premiali, la formazione e approvazione della graduatoria e le operazioni di sorteggio relative alla procedura di finanziamento. L’amministrazione aveva riconosciuto la legittimazione e l’interesse diretto, concreto e attuale della richiedente, ma aveva negato l’ostensione di alcune parti della documentazione richiamando le opposizioni dei controinteressati, la tutela dei dati personali e dei segreti tecnici e commerciali. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25, comma 3, l. n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, nonché il permanente interesse all’ostensione della documentazione non trasmessa. In particolare, ha contestato il diniego relativo alle relazioni tecnico-illustrative e alla documentazione comprovante il possesso dei criteri premiali, al verbale o altro atto di formazione della graduatoria, a due note ministeriali e al verbale o alla registrazione audiovisiva del sorteggio.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Quanto alle relazioni tecnico-illustrative e alla documentazione dimostrativa del soddisfacimento dei criteri di premialità, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’amministrazione non aveva esplicitato concrete esigenze di riservatezza né individuato informazioni aventi effettivi caratteri di segretezza tecnica o commerciale. Il generico richiamo al know-how, alla collocazione delle imprese nello stesso settore e alle opposizioni dei controinteressati non è sufficiente: il segreto deve riguardare informazioni precisamente individuate, economicamente sfruttabili, non facilmente accessibili e protette mediante specifiche misure organizzative, tecnologiche o contrattuali. Il giudice ha inoltre escluso che l’amministrazione potesse negare l’accesso sostenendo che la documentazione già trasmessa consentisse di valutare eventuali censure, poiché non spetta all’amministrazione anticipare la valutazione sulla decisività dei documenti per un eventuale giudizio. Quanto al verbale autonomo di formazione della graduatoria, il ricorso è stato respinto: l’amministrazione aveva dichiarato che tale documento non esisteva e la ricorrente non aveva dimostrato, neppure in via indiziaria, che fosse detenuto dall’amministrazione. L’esistenza o detenzione del documento costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e non può essere desunta da mere supposizioni, salvo che si tratti di atti normalmente e necessariamente formati o detenuti dall’amministrazione, circostanza non ravvisata nel caso concreto. La domanda relativa alle due note del 19 e 20 novembre 2025 è stata dichiarata inammissibile perché le note risultavano già allegate al ricorso. Per il verbale delle operazioni di sorteggio è stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo il documento già stato prodotto dall’amministrazione in giudizio. Il Ministero è stato condannato a consentire, entro trenta giorni, la visione e l’estrazione di copia delle relazioni tecnico-illustrative e della documentazione relativa ai criteri premiali, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale; nel caso concreto è stata riconosciuta la legittimazione della richiedente, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Individua il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale, riconosciuto dall’amministrazione e non contestato in giudizio.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    Consente limitazioni all’accesso per la tutela della riservatezza di imprese e persone giuridiche, con riferimento agli interessi commerciali e industriali; il richiamo non può tuttavia essere generico, dovendo essere individuate informazioni concretamente segrete e suscettibili di protezione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza finanziaria ed economica, il criterio applicabile è quello della necessità ai fini della cura o difesa di un interesse giuridico; non occorrono i più rigorosi requisiti della stretta indispensabilità o della parità di rango previsti per dati sensibili, giudiziari o supersensibili.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Il diniego o la limitazione dell’accesso devono essere motivati; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente per la documentazione relativa ai criteri premiali.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda giudiziale in materia di accesso è stata dichiarata inammissibile limitatamente a documenti già prodotti dalla ricorrente e quindi già nella sua disponibilità.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza o la detenzione del documento richiesto costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata da chi lo esercita, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non mediante mere supposizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo a documenti contenenti informazioni economiche o finanziarie, il bilanciamento con la riservatezza è fondato sul criterio della necessità del documento per la cura o difesa di un interesse giuridico, ferma la verifica dei presupposti generali dell’accesso; non è richiesta la prova della stretta indispensabilità o della parità di rango proprie dei dati sensibili, giudiziari o supersensibili.
  • Il diniego di accesso per la tutela di segreti tecnici o commerciali non può fondarsi sul generico richiamo al know-how, alla concorrenza tra imprese o alle opposizioni dei controinteressati. Devono essere individuate informazioni specifiche, economicamente sfruttabili, non facilmente accessibili agli operatori del settore e protette mediante concrete misure organizzative, tecnologiche o contrattuali.
  • L’amministrazione deve motivare in modo concreto e specifico le ragioni per cui la riservatezza prevale sull’accesso difensivo; la mera allegazione di un possibile pregiudizio concorrenziale o l’esistenza di opposizioni dei controinteressati non è sufficiente.
  • L’amministrazione non può negare l’accesso ritenendo che i documenti richiesti non siano decisivi per un eventuale giudizio o che la documentazione già ostesa consenta comunque di formulare censure, poiché tale valutazione anticipa indebitamente il giudizio sulla rilevanza processuale dei documenti.
  • L’esistenza o la detenzione del documento richiesto è elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche in via indiziaria, ma non sulla base di mere supposizioni. Il temperamento di tale onere opera quando si tratti di documenti normalmente e necessariamente formati o detenuti dall’amministrazione, sicché la loro inesistenza costituisca un dato anomalo da motivare e provare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.