Cassazione Penale, Sentenza n. 38278/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Perrone ha impugnato il rigetto del permesso premio: il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo valorizzando esclusivamente la mancata giustificazione della scelta di non collaborare con la giustizia per i reati ostativi (art. 4-bis), ritenendo tale omissione premessa indispensabile per la credibilità dell'istanza. Il ricorrente ha censurato la violazione del principio devolutivo e degli artt. 30-ter Ord. pen. e 666 co.5 c.p.p., sostenendo che la giustificazione della mancata collaborazione non è requisito legale decisivo e che il Tribunale avrebbe dovuto integrare l'istruttoria, anche interrogando il detenuto e valutando gli elementi fattuali già allegati (assenza di procedimenti successivi, revoca 41-bis, percorso rieducativo ecc.). La Procura Generale ha chiesto annullamento con rinvio alla luce della novella introdotta dal d.l. n.162/2022 (poi legge n.199/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia violato i criteri interpretativi fissati dalla Corte costituzionale (sent. n.253/2019) e dalla giurisprudenza di legittimità, ponendosi in contrasto con l'obbligo di verificare concretamente gli elementi fattuali in suo possesso e di esercitare i poteri istruttori (acquisizione di informazioni, audizione del detenuto, richieste agli uffici competenti). Inoltre la Cassazione ha rilevato la rilevanza dello ius superveniens (d.l. n.162/2022 conv. legge n.199/2022) che modifica l'art.4-bis trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa con nuovi oneri di allegazione e verifiche: tali novità sono state ritenute immediatamente applicabili (principio tempus regit actum per i benefici penitenziari) e impongono al giudice di merito un più approfondito esame istruttorio. Per questi motivi la sentenza di merito è annullata e il fascicolo rinviato per valutazione completa secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
"Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"
La norma definisce i tre requisiti per i permessi premio (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso al trattamento rieducativo); il giudice deve acquisire le informazioni necessarie a verificarli nell'ambito della funzione pedagogico‑propulsiva del beneficio.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (disciplina dei reati ostativi)
Prima della giurisprudenza costituzionale la norma prevedeva una presunzione assoluta di mantenimento di collegamenti con la criminalità per i non collaboranti; dopo la Corte cost. n.253/2019 e la successiva modifica legislativa (d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022) la presunzione è stata trasformata in relativa e la concessione dei benefici è subordinata all'acquisizione di specifici e concreti elementi idonei a escludere attualità di collegamenti e pericolo di ripristino.
decreto‑legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge n.199/2022)
le condizioni previste: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e ... il pericolo di ripristino di tali collegamenti; iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime
La novella ha introdotto oneri allegativi più stringenti e un complesso potere istruttorio del Tribunale (acquisizione di informazioni dalla Procura nazionale antimafia, dalla D.A., verifica patrimoniale, pareri del PM, ecc.), pur lasciando la presunzione come relativa; la Corte di Cassazione ha ritenuto la norma applicabile immediatamente nel giudizio di merito sui benefici.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.4-bis che escludeva ogni possibilità di accesso ai permessi premio per i detenuti non collaboranti, affermando che la presunzione di pericolosità non può essere assoluta e può essere superata mediante elementi specifici che il detenuto è tenuto ad allegare, oltre alle informazioni da acquisire dalle autorità competenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022
Ha chiarito che non vi è discriminazione di trattamento nelle diverse situazioni di non collaborazione (per scelta o per impossibilità): la valutazione sul superamento della presunzione relativa dipende dalla situazione oggettiva sottoposta al giudice di sorveglianza.
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
Ha affermato che i permessi premio e il lavoro esterno sono benefici penitenziari soggetti al principio 'tempus regit actum' e che le modifiche normative in peius sull'accesso a tali benefici possono applicarsi immediatamente, salvo il divieto di ignorare il percorso rieducativo già effettivamente compiuto dal condannato.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta)
Ha precisato che il non collaborante può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti successivi, partecipazione al trattamento, ecc.) e che spetta al giudice integrare l'istruttoria, anche d'ufficio, e acquisire informazioni utili a verificare la mancanza di collegamenti attuali con la criminalità.
Massime di principio
- Dopo la Corte costituzionale n.253/2019 (e la successiva normativa) la mancata collaborazione non esclude automaticamente l'accesso ai permessi premio: il rifiuto di collaborare non costituisce più prova unica di pericolosità.
- Il richiedente deve allegare elementi fattuali specifici e concreti (assenza di procedimenti successivi, distanza temporale dei fatti, revoca 41-bis, iniziative riparative, condizioni familiari/ambientali) idonei a contrastare la presunzione relativa di pericolosità.
- Il giudice di merito ha l'onere e i poteri di integrare l'istruttoria: acquisire informazioni (Procura nazionale antimafia, PM competente, Comitato per l'ordine e la sicurezza, Direzione dell'istituto), compiere accertamenti patrimoniali e, se necessario, interrogare il detenuto.
- Le modifiche legislative (d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022) che rendono la presunzione relativa e aggiungono requisiti sono applicabili immediatamente ai procedimenti sui benefici penitenziari, purché non si eluda il valore del percorso rieducativo già compiuto.
- Se il giudice di merito si limita a motivare il rigetto sulla sola mancata giustificazione soggettiva della non collaborazione, senza valutare gli elementi fattuali e senza esercitare i poteri istruttori, il provvedimento può essere annullato per manifesta contraddittorietà e omessa verifica.
- L'onere del detenuto non può consistere esclusivamente nell'assunzione di responsabilità soggettiva: la prova richiesta è prevalentemente di natura fattuale e oggettiva e deve essere valutata con criteri di particolare rigore in rapporto al vincolo associativo.
- Nel riesame il giudice dovrà anche considerare iniziative a favore delle vittime e l'adempimento di obbligazioni civili, come previsto dalla normativa novellata, oltre che le condizioni personali e ambientali.
- Il ricorso in Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito: quando la nuova normativa impone accertamenti complessi di fatto la Corte di legittimità deve rinviare il processo al giudice di merito per un nuovo esame istruttorio.
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