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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza a n. 6 sentenze rese dai Tribunali di Napoli e di Napoli Nord (sezione Lavoro e Previdenza), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 9.028,77;

Giustizia amministrativa202504099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Napoli Nord recanti condanna al pagamento di spese legali distratte, per complessivi € 9.028,77; quattro ulteriori titoli risultavano già pagati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di sei sentenze dei giudici ordinari del lavoro e della previdenza, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento di spese legali con distrazione in suo favore. Nel corso del giudizio ha dichiarato che quattro sentenze risultavano già pagate. Per le due sentenze residue ha dedotto e documentato la mancata esecuzione, la mancata impugnazione dei titoli, attestata da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre richiesto la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle quattro sentenze già pagate, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha accolto il ricorso per le due sentenze residue, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, e ha ordinato all'amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha rinviato a successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e disciplinato modalità e termini per il deposito della parcella e degli atti tramite PAT. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, applicare la penalità di mora e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il soddisfacimento della pretesa azionata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi costituisce, insieme agli altri presupposti accertati, condizione per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all'adempimento dell'incarico, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 8 l. 417/1978

    Richiamato per la disciplina delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa effettivamente soddisfatta; il giudizio può proseguire per i titoli o le somme ancora ineseguiti.
  • La mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti rilevanti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione di una condanna pecuniaria nel giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di inottemperanza a un titolo giudiziale recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato, applicare una penalità di mora parametrata agli interessi legali e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito a un dipendente pubblico deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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