Sentenza n. 7692/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale CMRC), HUB 2 – Dip. 03, Serv. 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT03202, n. RU 4047 del 03.10.2025, pubblicata all’Albo Pretorio CMRC dal 06.10.2025 al 20.10.2025, avente ad oggetto “Società Roma Biometano S.r.l con sede legale in Via della Camilluccia, 183, CAP 00135 Roma, CF/P.IVA 15020441000. Presa atto della variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs.387/03, con Determinazione Dirigenziale R.U.n.98 del 22/01/2022 successivamente modificata con DD RU 2473 del 25/07/2023 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h con annessa digestione anaerobica con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in Roma Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV”; - della nota CMRC prot. 120159 del 10.06.2025 di comunicazione della nuova Variante “non sostanziale” al progetto approvato; - della nota CMRC, Dip. III, Servizio II, citata sulla D.D. impugnata (pag. 9), con cui l’Ufficio Emissioni in Atmosfera ha valutato le modifiche apportate al Progetto non sostanziali “per quanto riguarda le emissioni in atmosfera”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha preso atto della variante non sostanziale all’autorizzazione unica per un impianto di produzione di biometano, nonché gli atti connessi relativi alla qualificazione della variante e alle emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (stazione autorizzante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’approvazione della variante al progetto autorizzato, deducendo: 1) violazione dell’art. 8-bis del d.lgs. 28/2011, dell’art. 15 e dell’Allegato B del d.lgs. 190/2024, nonché difetto di motivazione, poiché la modifica avrebbe avuto natura sostanziale e avrebbe richiesto una nuova autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, anziché la procedura semplificata; 2) violazione degli artt. 5 e 268 del d.lgs. 152/2006 e del d.m. n. 52/2015, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che la variante avrebbe comportato un aumento o una variazione delle emissioni e impatti negativi sull’ambiente e sulla salute; 3) ulteriore violazione dell’art. 5 del d.lgs. 28/2011, contestando il richiamo alla normativa sulle fonti rinnovabili quale fondamento della natura non sostanziale della variante; 4) violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e delle norme del PTPR Lazio, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica. La variante era stata richiesta dopo il rinvenimento di reperti archeologici durante gli scavi e consisteva nella ricollocazione delle componenti dell’impianto all’interno del medesimo perimetro già autorizzato, senza incremento della capacità produttiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, senza esaminare le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura semplificata perché la variante costituiva attuazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica originaria, in particolare delle prescrizioni della Soprintendenza relative alle indagini archeologiche e alla necessità di modificare la collocazione delle opere in caso di rinvenimenti. La modifica è stata qualificata come non sostanziale perché non ha comportato potenziamento dell’impianto, nuove opere, modifica del ciclo produttivo, del funzionamento, delle emissioni, del sistema di smaltimento delle acque, della produzione di biogas o delle opere di mitigazione; la capacità produttiva è rimasta pari a 510 Smc/h. Sono rimasti invariati anche la superficie territoriale e fondiaria, mentre sono diminuite la superficie coperta e l’impermeabilizzazione del suolo. La modifica della viabilità di accesso è stata ritenuta opera accessoria interna alla stessa area e compatibile con la destinazione urbanistica già impressa dall’autorizzazione unica. Non era quindi necessaria una nuova autorizzazione unica né, a maggior ragione, il nuovo coinvolgimento delle autorità competenti, sebbene l’amministrazione avesse comunque consultato gli enti già coinvolti nel procedimento originario. Il secondo motivo è stato respinto perché il mero spostamento delle opere, a capacità produttiva invariata, non dimostrava un diverso impatto ambientale o un aumento delle emissioni; i ricorrenti non hanno fornito elementi probatori sufficienti in senso contrario. Anche l’impatto sul traffico risultava parametrato alla medesima capacità produttiva e al conseguente invariato fabbisogno di materiali. Le doglianze relative al cumulo con altro biodigestore erano comunque riferibili a una circostanza già conosciuta e valutata nel procedimento originario. Il terzo motivo è stato respinto in quanto la disciplina richiamata dall’amministrazione risultava applicabile alla qualificazione della modifica come non sostanziale. Il quarto motivo è stato respinto perché la variante attuava prescrizioni della stessa Soprintendenza, era limitata alla ricollocazione delle opere nel medesimo perimetro e, comunque, era stata sottoposta al vaglio dell’autorità preposta alla tutela archeologica e paesaggistica. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il TAR ha escluso che fosse necessaria una nuova autorizzazione unica perché la modifica era non sostanziale e attuativa di prescrizioni originarie.
art. 8-bis, comma 1-bis, d.lgs. 28/2011
Consente la gestione semplificata delle modifiche non sostanziali agli impianti autorizzati; il ricorso a tale procedura è stato ritenuto legittimo.
art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. 152/2006
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero del potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi o significativi sull’ambiente o sulla salute umana
La modifica sostanziale richiede una variazione delle caratteristiche, del funzionamento o un potenziamento idoneo a produrre effetti negativi o significativi sull’ambiente o sulla salute; la ricollocazione delle medesime opere, senza aumento di capacità o impatti, non integra tale fattispecie.
art. 5, comma 3, d.lgs. 28/2011
Richiama la definizione ambientale di modifica sostanziale ai fini della disciplina delle modifiche agli impianti da fonti rinnovabili.
art. 15 d.lgs. 190/2024
Il TAR ha ritenuto applicabile, per le procedure in corso, la disciplina previgente richiamata, nonostante l’abrogazione dell’art. 5 del d.lgs. 28/2011.
artt. 5 e 268 d.lgs. 152/2006
Sono stati invocati in relazione alla qualificazione delle modifiche e alla valutazione delle emissioni; il TAR ha escluso che la variante producesse un diverso impatto emissivo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina l’autorizzazione paesaggistica; il TAR ha escluso la necessità di una nuova autorizzazione per una ricollocazione interna al perimetro autorizzato, attuativa delle prescrizioni della Soprintendenza e comunque sottoposta al suo esame.
art. 90 d.lgs. 42/2004
Richiamato nella prescrizione della Soprintendenza in materia di rinvenimenti archeologici, ha costituito il presupposto della modifica progettuale necessitata dal ritrovamento dei reperti.
Massime di principio
- La ricollocazione delle componenti di un impianto autorizzato all’interno del medesimo perimetro, quando non comporti aumento della capacità produttiva, nuove opere, variazioni del ciclo o del funzionamento, incremento delle emissioni o peggioramento dei parametri urbanistico-ambientali, costituisce modifica non sostanziale e può essere approvata mediante la procedura semplificata prevista per tali modifiche, senza necessità di una nuova autorizzazione unica.
- Una modifica progettuale necessitata dall’attuazione di prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria, in particolare di prescrizioni volte alla tutela archeologica o paesaggistica, non costituisce di per sé una nuova trasformazione sostanziale del progetto, purché resti entro i limiti dell’intervento già autorizzato e non introduca nuovi impatti significativi.
- La qualificazione di una variante come sostanziale deve essere valutata considerando gli effetti concreti sulla capacità produttiva, sul funzionamento dell’impianto, sulle emissioni, sul consumo di suolo, sui volumi, sulle superfici e sugli altri parametri ambientali e urbanistici; l’assenza di modifiche peggiorative a tali elementi esclude, in linea generale, la necessità di una nuova autorizzazione unica.
- Chi contesta la natura non sostanziale di una variante deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l’incremento delle emissioni o dell’impatto ambientale; la mera affermazione di un possibile maggiore inquinamento, in presenza di capacità produttiva e fabbisogno di materiali invariati, non è sufficiente.
- Le questioni ambientali, paesaggistiche e relative al cumulo degli impatti già esaminate e definite nell’autorizzazione originaria non possono essere rimesse in discussione in occasione dell’impugnazione di una successiva variante non sostanziale, salvo che quest’ultima introduca modifiche effettivamente idonee a incidere su quei profili.
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