Cassazione Civile, Ordinanza n. 16691/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, contestando operazioni soggettivamente inesistenti relative a fatture per compravendite di prodotti petroliferi e richiedendo maggiori imposte IVA. La società aveva impugnato gli atti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, dando atto anche della pendenza di procedimenti penali connessi ai medesimi fatti. Nelle more, il giudice tributario aveva disposto la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio penale, richiamando anche la pendenza di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma e la disciplina dell'art. 21-bis del d.lgs. 74/2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che la sospensione fosse illegittima perché il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale e perché le norme richiamate non erano applicabili alla fase procedimentale indicata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile il rimedio avverso il provvedimento di sospensione del processo tributario e, nel merito, ha escluso la possibilità di sospendere il giudizio per la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti, richiamando il divieto posto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 74/2000. Ha inoltre osservato che l'art. 21-bis del medesimo decreto non era pertinente, poiché presuppone una sentenza irrevocabile di assoluzione resa all'esito del dibattimento, mentre nel caso concreto il procedimento penale era ancora nella fase delle indagini preliminari. Ha quindi annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma, rimettendo a tale giudice anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. 74/2000
Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Preclude la sospensione del processo tributario per la mera pendenza del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, escludendo la logica della pregiudizialità penale.
art. 21-bis d.lgs. 74/2000
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Si applica solo quando vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione resa dopo il dibattimento; non giustifica la sospensione quando il processo penale è ancora in fase di indagini preliminari.
art. 39 d.lgs. 546/1992
Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. ...
Le ipotesi di sospensione del processo tributario sono tipiche e tassative; la fattispecie della pendenza del giudizio penale non rientra tra quelle previste.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è configurabile nel processo tributario per il solo rapporto con il procedimento penale sui medesimi fatti, in presenza della disciplina speciale che la esclude.
art. 337 c.p.c.
La sospensione facoltativa non era applicabile nel caso concreto, non ricorrendo i presupposti della disciplina invocata.
art. 42 c.p.c.
Costituisce, insieme alla disciplina tributaria speciale, il fondamento dell'ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione.
art. 1 d.lgs. 546/1992
In combinato disposto con l'art. 42 c.p.c., consente l'impugnazione del provvedimento di sospensione mediante regolamento di competenza.
art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992
non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza
Il divieto riguarda solo le questioni di competenza territoriale del giudice tributario e non esclude il regolamento di competenza contro i provvedimenti di sospensione.
art. 24 Cost.
Richiamato per valorizzare l'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e l'ammissibilità del rimedio.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare l'esigenza di effettività del giusto processo e del controllo sul provvedimento di sospensione.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno dell'esigenza di un rimedio processuale effettivo contro la sospensione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario la pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti non consente la sospensione del giudizio, perché la disciplina speciale esclude la pregiudizialità penale.
- Le ipotesi di sospensione del processo tributario sono tassative: il giudice non può ampliarle facendo ricorso a norme generali del codice di procedura civile quando la legge speciale disciplina diversamente la materia.
- L'efficacia di giudicato dell'assoluzione penale ex art. 21-bis d.lgs. 74/2000 presuppone una sentenza irrevocabile resa all'esito del dibattimento; non è sufficiente la mera pendenza del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari.
- Il regolamento di competenza è ammissibile anche contro i provvedimenti di sospensione del processo tributario, poiché il divieto di regolamenti dettato per la competenza territoriale non si estende a tali provvedimenti.
- Quando una sospensione del processo è disposta in contrasto con la disciplina speciale applicabile, il provvedimento va annullato e il giudizio deve proseguire davanti al giudice adito.
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