Sentenza n. 3303/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 03.04.2025, recante Informazione Antimafia Interdittiva e diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori ex art.30 c.6 D.L n.189/16 (L. conv. n.229/16) a -OMISSIS- S.r.l., disposto dalla Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, la nota di accompagno di pari data, i seguenti atti ivi citati, non conosciuti, 2) Nota della D.I.A. Napoli n.-OMISSIS-del 19.11.24, ove occorra; 3) Nota Prefettura di Caserta n.-OMISSIS- del 6.11.24, con gli allegati la Nota prefettizia Caserta prot.-OMISSIS- del 27.11.23; Verbale Gruppo Interforze del 28.06.24; Nota GDF Caserta n.-OMISSIS-del 26.02.24; Nota Prefettura di Caserta n-OMISSIS-del 11.07.24; Verbale Audizione del 29.07.24; Verbale G.I. del 13.09.24;3) Nota Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 21.02.25 con gli allegati Rapporto informativo Questura -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 6.02.25; Rapporto Informativo Commissariato PS Casal Di Principe n.-OMISSIS- dell’8.02.25 rimesso da Questura -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 10.02.25; Rapporto Informativo G.d.F. prot. -OMISSIS-/2025 del 30.01.25 e -OMISSIS- del 20.02.25; - Rapporto informativo del Nucleo P.E.F. della G.d.F. di Campobasso prot-OMISSIS- del 12.02.25; Rapporto informativo dei C.C. Comando Provinciale -OMISSIS- n-OMISSIS-“p” dell’11.02.25; - rapporto Informativo della DIA di Bari prot.-OMISSIS- del 19.02.25, ove occorra; 4) Nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 21.02.25 e allegato Rapporto informativo C.C. Comando Provinciale Caserta prot.-OMISSIS- del 21.02.25; 5) Nota Prefettura -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 10.03.25 e, come indicato nel provvedimento interdittivo in oggetto, allegato Verbale G.I. del 13.09.24; 6) Informativa del N.E. di G.d.F. di Caserta, ivi non meglio indicata,circa i controlli di C.C. di Ospedaletto d’Alpino e I.L. su cantiere in -OMISSIS-; 7) “dettagliate” verifiche della G.d.F., Comando Provinciale di -OMISSIS-, su compensi di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ( non meglio specificate a punto 4 pag.10) da -OMISSIS-S.r.l. e da -OMISSIS- s.r.l. ; tutti gli atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-S.R.L. il 17\9\2025: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e il contestuale diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, deducendo violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 84, 91, 92 e 94-bis d.lgs. 159/2011 e dell’art. 30 d.l. 189/2016, nonché carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e sviamento. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe omesso di coinvolgere il Gruppo Interforze Centrale, recepito acriticamente valutazioni riferite ad altre società e non considerato diverse informative delle Forze di polizia che non evidenziavano elementi ostativi. Ha inoltre contestato la violazione del contraddittorio procedimentale e la valutazione dei rapporti economici e personali con soggetti e società ritenuti esposti a rischio mafioso, nonché l’interpretazione dei trasferimenti della sede legale come manovra elusiva dei controlli antimafia. Con i motivi aggiunti ha specificamente censurato la carenza istruttoria e motivazionale in relazione alle informative della DIA, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando l’informazione antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il primo motivo, relativo al mancato coinvolgimento del Gruppo Interforze Centrale, è stato dichiarato generico e quindi inammissibile; il Collegio ha comunque rilevato che tale organo non deve essere necessariamente coinvolto in ogni istruttoria, ma solo quando l’Amministrazione ritenga opportuno svolgere specifici approfondimenti o attività di intelligence. È stata respinta la censura relativa alla violazione del contraddittorio, poiché la società era stata informata del materiale istruttorio, aveva ricevuto il preavviso di provvedimento negativo, aveva presentato documentazione e controdeduzioni ed era stata ascoltata personalmente; è stata inoltre considerata la disponibilità manifestata a sottoporsi alla prevenzione collaborativa. Sono state invece ritenute fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento aveva valorizzato rapporti e circostanze riferibili soprattutto a società diverse dalla ricorrente e non aveva adeguatamente considerato, né riportato nelle premesse, informative delle Forze di polizia che escludevano elementi ostativi o connivenze criminali. Anche i compensi percepiti da una familiare di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata sono stati ritenuti non adeguatamente valutati, trattandosi di importi giustificati da un incarico professionale e non puntualmente contestati. I trasferimenti della sede legale, pur anomali, non sono stati considerati da soli idonei a dimostrare un intento elusivo, anche perché non avrebbero concretamente impedito i controlli antimafia. Secondo il TAR, il quadro istruttorio era contraddittorio e non consentiva di comprendere se la società fosse effettivamente e irrimediabilmente esposta alla sfera di influenza dei soggetti indicati dall’Amministrazione. L’autorità prefettizia, pur disponendo di un margine di discrezionalità e potendo formulare una prognosi probabilistica sul rischio di infiltrazione, avrebbe dovuto valutare globalmente tutte le risultanze, comprese quelle favorevoli o non negative. La riedizione del potere dovrà quindi tener conto dell’intero materiale istruttorio. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate in tema di motivazione, partecipazione procedimentale e preavviso di provvedimento negativo; la censura partecipativa è stata respinta perché il contraddittorio era stato concretamente assicurato.
artt. 84, 91 e 92 d.lgs. 159/2011
Costituiscono il quadro normativo dell’informazione antimafia e del relativo procedimento; il giudizio prognostico deve essere fondato su una valutazione complessiva e adeguatamente motivata di tutte le risultanze informative.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina la misura di prevenzione collaborativa, alla quale la società aveva dichiarato di essere disponibile a sottoporsi; la disponibilità non è stata ritenuta sufficiente a escludere il rischio di condizionamento mafioso.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Rileva per il richiamo al controllo giudiziario disposto e successivamente revocato nei confronti di altra società, elemento utilizzato dall’Amministrazione nel quadro indiziario.
art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016
Prevede il riferimento all’Anagrafe antimafia degli esecutori, nell’ambito della quale era stata richiesta l’iscrizione negata con il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva si fonda su una valutazione discrezionale e prognostica del rischio di infiltrazione mafiosa, che non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma deve raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
- Nel procedimento finalizzato all’adozione di un’interdittiva antimafia, l’autorità competente deve valutare globalmente tutte le risultanze acquisite, comprese le informative delle Forze di polizia non negative o favorevoli all’impresa; l’omessa considerazione di tali elementi determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- Gli elementi indiziari riferiti a società diverse dall’impresa destinataria dell’interdittiva possono assumere rilievo solo se l’Amministrazione esplicita adeguatamente il concreto collegamento e la conseguente esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso.
- Il trasferimento della sede legale in prossimità o durante il procedimento antimafia, pur potendo essere valutato nel quadro complessivo, non è di per sé sufficiente a dimostrare un intento elusivo quando non sia chiarito il suo concreto effetto di ostacolo ai controlli e non sia coordinato con ulteriori elementi probatori coerenti.
- L’assicurazione del contraddittorio procedimentale richiede che l’impresa sia posta in condizione di conoscere gli elementi ostativi, presentare documentazione e controdeduzioni ed eventualmente essere ascoltata; quando tali garanzie siano state concretamente assicurate, non sussiste violazione del contraddittorio per il solo fatto che le deduzioni non siano state accolte.
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