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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16449/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica e ai rapporti dell'istante con un movimento ritenuto incompatibile con gli interessi dello Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di cittadinanza italiana. Ha dedotto, anzitutto, l'omessa pronuncia del primo giudice sulle specifiche doglianze, in violazione delle norme costituzionali e processuali sul diritto di difesa, sul contraddittorio, sulla motivazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito ha sostenuto il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, contestando di appartenere a movimenti integralisti islamici e affermando di aderire invece a un partito politico legalmente operante e al governo nel proprio Stato. Ha inoltre valorizzato l'archiviazione delle indagini penali a suo carico, evidenziando che la Procura e il giudice per le indagini preliminari avevano rilevato l'assenza di fatti penalmente rilevanti. Secondo l'appellante, tali elementi avrebbero contraddetto le informazioni riservate poste a fondamento del diniego e reso la motivazione meramente apparente e stereotipata. Il Ministero dell'Interno si è costituito senza articolare difese scritte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è qualificata come provvedimento di alta amministrazione, espressione della discrezionalità dello Stato nell'ampliamento della comunità dei cittadini. L'amministrazione deve svolgere una valutazione prognostica sulla capacità di stabile integrazione dello straniero e sull'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale, bilanciando l'interesse pretensivo del richiedente con il superiore interesse alla sicurezza della Repubblica. In tale materia è legittimo utilizzare anche informazioni preventive e classificate acquisite dagli organi di sicurezza, senza necessità di indicare nel provvedimento tutte le fonti e tutti i fatti coperti da riservatezza. Il diniego è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione. La mera archiviazione del procedimento penale non è dirimente, poiché il diniego può fondarsi su rapporti e legami con un movimento ritenuto portatore di finalità integraliste, anche in assenza di una condanna o di un illecito penale accertato. L'adesione a un partito politico legalmente operante nello Stato di origine non è stata ritenuta incompatibile, di per sé, con i legami descritti dall'autorità di sicurezza e non ha dimostrato l'irragionevolezza della valutazione amministrativa. È stata inoltre respinta la censura di omessa pronuncia, applicando il principio della ragione più liquida e ritenendo che la decisione avesse esaminato tutti gli aspetti rilevanti. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della questione e per l'assenza di difese scritte e di partecipazione del Ministero all'udienza.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel caso in cui il diniego di cittadinanza sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.

    Nelle decisioni di diniego della cittadinanza fondate su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo motivazionale è assolto se l'atto rende comprensibile la logica della decisione; non è necessario divulgare integralmente fonti e fatti coperti da riservatezza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui profili rilevanti devoluti, nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto soddisfatto tale obbligo.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria è stata richiamata quale atto processuale mediante il quale l'appellante ha ulteriormente illustrato le proprie censure.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione della decisione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un provvedimento di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, nel quale l'amministrazione deve valutare prognosticamente la capacità di stabile integrazione del richiedente e l'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'interesse del richiedente deve essere bilanciato con l'interesse alla sicurezza della Repubblica; quest'ultimo può legittimamente prevalere quando il richiedente non offra piene garanzie di adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e della pacifica convivenza.
  • Un diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale è sufficientemente motivato quando rende comprensibile l'iter logico della decisione, senza dover indicare analiticamente tutte le fonti informative e tutti i fatti acquisiti mediante attività di intelligence classificata.
  • La valutazione amministrativa in materia di sicurezza nazionale può fondarsi su informazioni preventive e fiduciarie degli organi di sicurezza e non richiede necessariamente l'esistenza di una condanna penale o di un accertamento giudiziario di responsabilità.
  • La mera archiviazione di un procedimento penale non esclude la legittimità del diniego di cittadinanza quando l'amministrazione disponga di autonomi elementi informativi, ritenuti attendibili, circa rapporti o legami del richiedente con movimenti incompatibili con gli interessi della Repubblica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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