Cassazione Penale, Sentenza n. 17098/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestano la revoca 'de plano' del decreto di archiviazione disposta dal G.I.P., intervenuta dopo che era stata presentata opposizione dalla persona offesa. Denunciano l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere del giudice, sostenendo che il codice non attribuisce al G.I.P. il potere di revocare d'ufficio un decreto di archiviazione già emesso; i rimedi ordinari sono invece il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis e la riapertura delle indagini su istanza del P.M. ex art. 414. Inoltre si lamenta la violazione del principio accusatorio e della terzietà del giudice, nonché la lesione del diritto di difesa essendo il provvedimento adottato inaudita altera parte e avviando la regressione del procedimento senza le procedure previste dal codice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato l'abnormità del provvedimento impugnato e ha annullato senza rinvio la revoca del decreto di archiviazione emessa dal G.I.P.. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma (giudice del rinvio) perché verifichi il momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del decreto di archiviazione e la sussistenza dei termini per proporre il rimedio ex art. 410-bis; in sostanza la revoca d'ufficio è stata censurata e rimessa alle vie ordinarie previste dal codice.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
"1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1. 2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5. 3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. 4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1."
La Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dalla norma (reclamo al tribunale monocratico) è lo strumento ordinario per le nullità connesse all'omesso avviso o alla tempestività dell'opposizione; non è consentita la revoca d'ufficio del decreto di archiviazione da parte del G.I.P..
art. 414 cod. proc. pen.
"1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale. 2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili."
La riapertura delle indagini è possibile solo su istanza motivata del P.M. e mediante decreto motivato del giudice; non costituisce base per la revoca d'ufficio del decreto di archiviazione da parte del G.I.P., salvo la procedura formale di autorizzazione e nuova iscrizione.
art. 408 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'avviso alla parte offesa e i termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione; la corretta notifica/avviso è condizione che incide sulla validità dell'archiviazione e sulla possibilità di reclamo ex art. 410-bis.
art. 410 cod. proc. pen.
Regola l'opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione e l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'opposizione; il G.I.P. non può eludere questa fase procedurale mediante revoca d'ufficio.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel corso del giudizio (conclusioni del P.G. e parti), citata in atti ma non centrale nella questione di diritto sostanziale affrontata.
art. 185 cod. proc. pen.
Riferita in giurisprudenza come norma sulle nullità e rinnovo dell'atto; la Corte osserva che non autorizza la revoca d'ufficio del decreto di archiviazione una volta emanato, nei termini in cui il codice disciplina i rimedi.
Massime di principio
- Il G.I.P. non può revocare d'ufficio un decreto di archiviazione già emesso: la revoca 'de plano' è abnorme e non prevista dall'ordinamento.
- I rimedi ordinari dopo un decreto di archiviazione sono: il reclamo ex art. 410-bis promosso dalla persona offesa (per nullità connesse all'omesso avviso o alla tempestività) e la riapertura delle indagini su istanza motivata del P.M. ex art. 414; il giudice autorizza la riapertura con decreto motivato.
- Se è mancato l'avviso previsto o l'opposizione non è stata valutata, la persona offesa ha il termine per proporre reclamo al tribunale monocratico; è fondamentale verificare la data di conoscenza del decreto per valutare la proponibilità del reclamo.
- La stabilità relativa del decreto di archiviazione tutela l'indagato dall'essere sottoposto a ricorrenti e facili riaperture del procedimento: poteri correttivi del giudice sono limitati e codificati.
- Per evitare contestazioni, Procura e Cancelleria devono curare la corretta notificazione/avviso dell'atto di richiesta di archiviazione e la registrazione delle opposizioni: i difetti formali possono attivare rimedi specifici ma non legittimare la revoca giudiziale d'ufficio.
- In caso di revoca illegittima del decreto di archiviazione, il rimedio efficace per l'indagato è il ricorso in Cassazione; la Corte tende ad annullare provvedimenti abnormi che violino la distinta ripartizione dei ruoli nel sistema accusatorio.
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