Sentenza n. 1010/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa il 19 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (partecipante alla procedura)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocatasi al quarto posto nella graduatoria per l’assegnazione di ore settimanali di specialistica ambulatoriale, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa alle domande e ai requisiti dei candidati collocati in posizione migliore, alle verifiche effettuate dall’Azienda, alle comunicazioni e ai verbali della procedura, agli incarichi conferiti e alla documentazione connessa. Dopo precedenti richieste e parziali ostensioni, il 19 ottobre 2024 ha domandato in particolare le domande e le ricevute PEC dei candidati Antonino e Michele Demasi, la documentazione relativa alle ore dichiarate e svolte, un provvedimento disciplinare riguardante uno dei controinteressati e gli atti attestanti le verifiche sui carichi pendenti e sugli altri requisiti dichiarati. L’Azienda ha sostenuto di avere consegnato gli atti concretamente accessibili e, nel corso del giudizio, ha prodotto ulteriore documentazione e attestazioni circa l’inesistenza di documenti residui. I controinteressati hanno contestato l’interesse attuale e concreto della ricorrente, deducendo l’esaurimento dell’efficacia della graduatoria, il successivo recesso dal rapporto convenzionale e, quanto al provvedimento disciplinare, la tutela di interessi personali sensibili. Il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione alla procedura radicasse l’interesse all’accesso e che né l’esaurimento della graduatoria né il recesso eliminassero l’interesse conoscitivo. Ha tuttavia rilevato che la documentazione richiesta era stata ostesa, oppure dichiarata inesistente dall’amministrazione, mentre il collegamento del provvedimento disciplinare con la posizione della ricorrente non era stato adeguatamente illustrato.
La decisione
Il ricorso è stato definito in parte con cessazione della materia del contendere e in parte con rigetto. Il Collegio ha ritenuto che l’Azienda avesse soddisfatto l’interesse della ricorrente mediante le ostensioni effettuate nel corso del procedimento e del giudizio. Quanto alla documentazione residua, ha attribuito rilievo alle attestazioni dell’amministrazione che ne dichiaravano l’inesistenza, ritenendo tale dichiarazione vincolante ai fini del giudizio sull’accesso. È stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere relativamente agli atti consegnati o dichiarati inesistenti. Il ricorso è stato invece rigettato limitatamente al provvedimento disciplinare del 22 ottobre 2015, n. 40/RIS, poiché la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato la connessione di tale documento con la propria posizione e con l’esigenza di tutela. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
La partecipazione alla procedura selettiva costituisce una posizione idonea a fondare l’interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti della procedura, anche quando la graduatoria abbia esaurito la propria efficacia o il richiedente abbia successivamente receduto dal rapporto convenzionale.
art. 25 l. 241/1990
La ricorrente si è rivolta al Difensore Civico regionale nell’ambito del procedimento di tutela previsto per il diritto di accesso; la decisione riguarda tuttavia il successivo giudizio sull’istanza rimasta in parte inevasa.
Massime di principio
- La partecipazione a una procedura amministrativa radica, di regola, un interesse concreto e attuale all’accesso alla documentazione relativa alla posizione dei partecipanti collocati anteriormente e agli atti di verifica dei requisiti, senza che l’esaurimento temporale della graduatoria elimini automaticamente tale interesse.
- Nel giudizio sull’accesso, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere, anche quando la documentazione sia stata trasmessa in momenti diversi nel corso del procedimento o del processo.
- Quando l’amministrazione attesta in modo formale e proveniente dall’organo competente che la documentazione richiesta non esiste o non è ulteriormente consultabile, tale dichiarazione deve essere presa in considerazione dal giudice ai fini della definizione del giudizio sull’accesso, non potendo essere ordinata l’ostensione di documenti inesistenti.
- L’interesse all’accesso deve essere concretamente collegato ai documenti richiesti: la domanda va rigettata quando il richiedente non illustra adeguatamente il nesso tra il documento, la propria posizione e l’esigenza di tutela giuridica perseguita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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