Sentenza n. 3302/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione ex art. 55 c.p.a., - del provvedimento prot. n. 45793 del 1° ottobre 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 37612 del 20/11/2023, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A-48 Scienze Motorie e Sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado - (ex A-48 ed ex A-49); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compresa la comunicazione di prerigetto del 2/7/2025 e quella del 22/7/2025, contenente un atto di rigetto non ancora validato e formalizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A-48
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento dei percorsi di studio e dei titoli Nivel I e Nivel II conseguiti in Romania, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi n. 206/2007 e n. 15/2016, degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2007, del d.P.R. n. 189/2009, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 33, 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, del d.P.R. n. 19/2016, del d.m. n. 259/2017 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, illogicità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha contestato che il Ministero avesse fondato il diniego sulla mancata trasmissione dell'abilitazione all'insegnamento attestata dal Ministero rumeno, senza valutare concretamente il percorso formativo svolto in Romania, le competenze professionali complessivamente acquisite e l'eventuale esperienza professionale, senza comparare i percorsi formativi dei due Stati e senza attivare il soccorso istruttorio o disporre misure compensative. Il ricorrente ha inoltre richiamato i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha annullato il provvedimento ministeriale di diniego perché l'Amministrazione aveva attribuito carattere assorbente alla mancata trasmissione dell'abilitazione all'insegnamento, senza svolgere la necessaria istruttoria tecnica sulle conoscenze e competenze effettivamente acquisite dal ricorrente. Secondo il Collegio, la carenza documentale, pur astrattamente significativa e potenzialmente idonea a giustificare misure compensative, non poteva essere considerata decisiva senza verificare concretamente il livello di competenze attestato dai titoli esteri, la qualifica rilasciata dallo Stato membro e l'esperienza professionale maturata. Il Ministero avrebbe dovuto comparare i percorsi formativi rumeno e italiano, applicare i criteri della professione corrispondente e dell'identità delle condizioni previste dall'ordinamento italiano, acquisire il previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca e valutare, ove necessario, l'adozione di misure compensative specifiche e proporzionate. Il giudice ha inoltre rilevato che la richiesta di integrazione documentale era stata comunicata oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e che risultava documentato il possesso del certificato ministeriale rumeno Adeverinta. L'Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati, previa eventuale nuova trasmissione della documentazione da parte dell'interessato. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previa informazione alle parti.
art. 55 c.p.a.
previa sospensione ex art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta con il ricorso, la quale è stata assorbita dalla definizione del giudizio nel merito.
Direttiva 2005/36/CE
Impone il riconoscimento delle qualifiche professionali secondo una valutazione sostanziale delle competenze e consente l'adozione di misure compensative proporzionate; la richiesta di integrazione documentale deve rispettare i termini previsti dalla direttiva.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE
Consente misure compensative quando la comparazione tra la formazione estera e i requisiti nazionali evidenzi differenze rilevanti, purché siano opportune e proporzionate.
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 206/2007
anche in base ai criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" indicati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 206/2007
Impongono di verificare la corrispondenza della professione e l'identità delle condizioni di accesso, mediante una valutazione concreta e comparativa dei titoli, delle qualifiche e dell'esperienza professionale.
artt. 21 e 22 d.lgs. n. 206/2007
Sono richiamati quale disciplina nazionale del riconoscimento delle qualifiche professionali; il loro esame deve avvenire mediante una valutazione sostanziale e non meramente formale del percorso estero.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata del diniego; la motivazione non è sufficiente quando omette la comparazione concreta dei percorsi formativi e delle competenze professionali.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato tra le disposizioni dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento dei titoli esteri per l'accesso all'insegnamento.
artt. 33, 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Sono richiamati in relazione alla documentazione e alle dichiarazioni concernenti i titoli conseguiti all'estero.
d.P.R. n. 19/2016 e d.m. n. 259/2017
Sono richiamati quali fonti nazionali relative alle classi di concorso e ai requisiti per l'accesso all'insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione competente non può fondare il diniego esclusivamente su una carenza documentale o sull'assenza di un singolo requisito formale senza verificare concretamente il complesso delle conoscenze, qualifiche ed esperienze professionali possedute dall'interessato.
- L'amministrazione che valuta un titolo estero per l'accesso all'insegnamento deve comparare il percorso formativo svolto nello Stato membro d'origine con i requisiti professionali previsti dall'ordinamento italiano, verificando se le competenze acquisite soddisfino, anche parzialmente, le condizioni di accesso alla professione.
- La mancanza o l'insufficiente produzione di un documento rilevante può giustificare un approfondimento istruttorio e, se necessario, misure compensative, ma non è decisiva in sé quando l'amministrazione debba comunque valutare titoli, qualifiche ed esperienza professionale nel loro complesso.
- Quando la comparazione evidenzi differenze tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative specifiche, opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza di riconoscimento.
- Il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se non dà conto dell'analisi comparativa dei percorsi formativi, delle competenze professionali e dell'eventuale esperienza maturata dall'interessato.
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