Cassazione Penale, Sentenza n. 997/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva condannato l'imputato per furto e indebito utilizzo di carte di credito, chiedendo: 1) la declaratoria di non doversi procedere anche per il furto in danno di Gavazza Clara per mancanza della querela; 2) la rimozione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 cod. pen. (esposizione del bene alla pubblica fede) con riferimento alla borsetta lasciata in auto; 3) la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 53 legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente: a) dichiarato non doversi procedere per il furto in danno di Cozzolino Michela (per mancanza di querela) ma legittimamente mantenuto il procedimento e la condanna per i fatti in danno di Gavazza Clara in quanto la stessa si era costituita parte civile anteriormente alla riforma della procedibilità (d.lgs. n.150/2022) e non aveva revocato tale costituzione, dimostrando la volontà punitiva; b) ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 al bene temporaneamente lasciato nell'autovettura, in linea con la giurisprudenza consolidata; c) motivato adeguatamente il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, richiamando il curriculum criminale dell'imputato e la sua personalità incline ai reati contro il patrimonio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n.7 cod. pen.
L'aggravante per esposizione del bene alla pubblica fede si applica anche ai beni temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata quando ciò rientri nella necessità, consuetudine o abituale affidamento di protezione del bene; la ratio è la maggiore vulnerabilità del bene e la lesione della fiducia della collettività
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità; la querela della persona offesa è condizione di procedibilità per alcuni reati salvo che la parte offesa abbia manifestato la volontà punitiva in altro modo (es. persistente costituzione di parte civile)
d.lgs. n.150 del 2022 (riforma 'Cartabia')
Ha modificato il regime della procedibilità per taluni reati richiedendo la querela della persona offesa; tuttavia la costituzione di parte civile antecedente all'entrata in vigore e mantenuta può essere interpretata come espressione di volontà punitiva che salva la procedibilità
art. 53 legge n. 689 del 1981
Regola le sanzioni sostitutive della pena detentiva; la valutazione per la concessione della detenzione domiciliare sostitutiva richiede una motivazione specifica del giudice rispetto al curriculum e alle condizioni personali dell'imputato
Giurisprudenza (Sez. 2, sent. n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek; citata anche Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022 Ferracane; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019 Lucchiari)
Rv. 276540-02; Rv. 283903; Rv. 277119-01
Consolidata interpretazione secondo cui la persistente costituzione di parte civile, anche successiva all'introduzione della procedibilità a querela, può costituire manifestazione di volontà punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità; e che i beni lasciati in auto possono essere considerati esposti alla pubblica fede se rispondono a condizioni di necessità o consuetudine
Massime di principio
- La persistente costituzione di parte civile, mantenuta anche dopo modifiche normative che richiedono la querela, può essere interpretata come volontà punitiva della persona offesa e quindi sopperire alla mancata querela ai fini della procedibilità
- Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., rientrano nell'esposizione alla pubblica fede anche i beni temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata quando tale collocazione risulti motivata da necessità, consuetudine o abitudine, valutazione che spetta al giudice di merito
- In Cassazione non è consentito rinnovare il giudizio di fatto o rivalutare il compendio probatorio: le censure sulla persuasività delle motivazioni o sulla diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissioni essenziali
- Il diniego di misure sostitutive della detenzione deve essere motivato con riferimento a elementi concreti come il curriculum criminale e le condizioni personali: una motivazione che richiami tali elementi in modo coerente è sufficiente a giustificare il rigetto
- Se la persona offesa non presenta querela e non si è costituita parte civile, è concreto il rischio che il procedimento sia dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità
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