Sentenza n. 12704/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n. 12251 del 2025 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione III bis, depositata in data 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12251 del 2025, che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 12251 del 2025, con la quale era stato annullato il diniego amministrativo opposto al riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza provare l'avvenuto adempimento né controdedurre sulle circostanze rappresentate nel ricorso. È stata pertanto dedotta l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza né ha contestato le circostanze dedotte dalla ricorrente, considerate provate ai sensi dell'art. 64 c.p.a. In applicazione dell'effetto conformativo del giudicato, il Ministero è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Sia il Ministero sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie in caso di inerzia.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione e la mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione hanno consentito al giudice di considerare provate le circostanze dedotte dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non prova di avere eseguito il giudicato e non controdeduce sulle circostanze dedotte dal ricorrente, tali circostanze possono essere considerate provate ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- L'amministrazione destinataria di una sentenza di annullamento deve conformarsi all'effetto conformativo del giudicato adottando i provvedimenti necessari entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Nell'esecuzione di un giudicato relativo al riconoscimento di un titolo conseguito all'estero, l'amministrazione e il commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché i principi enunciati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.
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