Sentenza n. 7896/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - della determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Sanità e Welfare della Regione Piemonte unitamente al relativo Allegato n. 1; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul BU n. 47S4 del 24.11.2022; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e aziendali concernenti il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato una pluralità di atti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, alla definizione delle linee guida e dei criteri di ripiano, alle circolari operative sulla fatturazione elettronica, agli accordi Stato-Regioni, agli atti regionali e alle deliberazioni delle aziende sanitarie piemontesi. Nel corso del giudizio, dopo la concessione e la conferma della tutela cautelare e l'integrazione del contraddittorio, la ricorrente ha dichiarato all'udienza di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Il giudice ha rilevato che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi siano repliche o richieste contrarie delle altre parti, il principio dispositivo in senso ampio impedisce al giudice di esaminare il merito d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La dichiarazione resa prima della trattenuta della causa in decisione impone quindi la presa d'atto e la pronuncia di improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non vi è stata restituzione del contributo unificato. Non si è provveduto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il TAR ha escluso la restituzione del contributo unificato, ritenendo che essa sarebbe stata dovuta soltanto in caso di soccombenza delle controparti, non verificatasi nel giudizio definito per improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di richieste contrarie, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo in senso ampio impedisce al giudice amministrativo di esaminare d'ufficio il merito della controversia o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia rinunciato alla definizione della lite mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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