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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07210/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 03/10/2024 denunciando: (1) nullità per omessa traduzione degli imputati detenuti all'udienza di appello del 3/10/2024 (pur essendo nota la loro condizione di alloglotti e pur non avendo rinunciato a presenziare); (2) nullità per mancata traduzione in lingua georgiana della sentenza di appello; (3) vizi di motivazione relativi al travisamento della prova circa le contravvenzioni, al diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa traduzione per l'udienza di appello: nel rito abbreviato in appello la traduzione/traslazione del detenuto per altra causa è dovuta solo se l'imputato ha manifestato personalmente la volontà di comparire per quella specifica udienza; la richiesta del difensore da sola non obbliga il giudice a disporre la traduzione o il rinvio. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata traduzione della sentenza: l'assenza di traduzione della sentenza per un imputato alloglotto integra una nullità di regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente annullamento della "sentenza-documento" e restituzione degli atti al giudice che ha pronunciato per la traduzione e per la rinnovata decorrenza dei termini di impugnazione. In applicazione di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la traduzione della sentenza e gli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    richiamato come norma di riferimento per il rito abbreviato che ha originato la sentenza di primo grado impugnata; in combinazione con le norme sul rito abbreviato in appello disciplina la forma dell'appello abbreviato

  • artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen.

    l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire

    determinano la disciplina speciale del rito abbreviato in appello: l'udienza va rinviata solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la mera richiesta del difensore non è sufficiente per imporre la traduzione o il rinvio

  • art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen.

    in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui all'art. 599 è giudicato in assenza

    conferma che, verificata la regolarità delle notificazioni, l'assenza personale dell'appellante implica che sia giudicato in contumacia; rafforza il principio per cui l'onere della manifestazione di volontà di comparire incombe all'imputato

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    la mancata traduzione della sentenza per l'imputato alloglotto costituisce una nullità generale a regime intermedio, vale a dire la nullità della sentenza-documento e non del giudizio, con conseguente annullamento della sentenza e restituzione degli atti per la traduzione

  • Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)

    giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'omessa traduzione della sentenza integra nullità della sentenza-documento e impone la restituzione degli atti al giudice per la traduzione e la rinnovata decorrenza dei termini d'impugnazione

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato in appello la traduzione/traslazione del detenuto per altra causa è dovuta solo se l'imputato ha manifestato personalmente la volontà di comparire per quella specifica udienza; la sola richiesta del difensore non obbliga il giudice al rinvio o alla traduzione.
  • La mancata traduzione della sentenza in favore di un imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana costituisce una nullità di regime intermedio (sentenza-documento) ai sensi dell'art.178 c.p.p.: la conseguenza è l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice che ha pronunciato per la traduzione e la riapertura dei termini di impugnazione.
  • La distinzione tra nullità che colpisce lo svolgimento dell'udienza e nullità del documento sentenza è rilevante: le prime possono determinare effetti processuali più ampi (es. annullamento del giudizio), mentre la nullità della sentenza-documento comporta principalmente l'annullamento formale del provvedimento scritto e la necessità della sua traduzione.
  • Per evitare problemi processuali, il difensore dovrebbe far manifestare esplicitamente in udienza, o per iscritto e con prova nei verbali, la volontà dell'imputato alloglottodi presenziare e richiedere la traduzione per quella specifica udienza; in mancanza, la corte non è tenuta a disporre la traduzione.
  • La violazione relativa alla mancata traduzione della sentenza deve essere tempestivamente eccepita (ad esempio nell'atto di impugnazione) perché produca il relativo effetto di annullamento e rinnovazione dei termini.

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