Cassazione Penale, Sentenza n. 07210/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 03/10/2024 denunciando: (1) nullità per omessa traduzione degli imputati detenuti all'udienza di appello del 3/10/2024 (pur essendo nota la loro condizione di alloglotti e pur non avendo rinunciato a presenziare); (2) nullità per mancata traduzione in lingua georgiana della sentenza di appello; (3) vizi di motivazione relativi al travisamento della prova circa le contravvenzioni, al diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa traduzione per l'udienza di appello: nel rito abbreviato in appello la traduzione/traslazione del detenuto per altra causa è dovuta solo se l'imputato ha manifestato personalmente la volontà di comparire per quella specifica udienza; la richiesta del difensore da sola non obbliga il giudice a disporre la traduzione o il rinvio. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata traduzione della sentenza: l'assenza di traduzione della sentenza per un imputato alloglotto integra una nullità di regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente annullamento della "sentenza-documento" e restituzione degli atti al giudice che ha pronunciato per la traduzione e per la rinnovata decorrenza dei termini di impugnazione. In applicazione di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la traduzione della sentenza e gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
richiamato come norma di riferimento per il rito abbreviato che ha originato la sentenza di primo grado impugnata; in combinazione con le norme sul rito abbreviato in appello disciplina la forma dell'appello abbreviato
artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen.
l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire
determinano la disciplina speciale del rito abbreviato in appello: l'udienza va rinviata solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la mera richiesta del difensore non è sufficiente per imporre la traduzione o il rinvio
art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen.
in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui all'art. 599 è giudicato in assenza
conferma che, verificata la regolarità delle notificazioni, l'assenza personale dell'appellante implica che sia giudicato in contumacia; rafforza il principio per cui l'onere della manifestazione di volontà di comparire incombe all'imputato
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
la mancata traduzione della sentenza per l'imputato alloglotto costituisce una nullità generale a regime intermedio, vale a dire la nullità della sentenza-documento e non del giudizio, con conseguente annullamento della sentenza e restituzione degli atti per la traduzione
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)
giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'omessa traduzione della sentenza integra nullità della sentenza-documento e impone la restituzione degli atti al giudice per la traduzione e la rinnovata decorrenza dei termini d'impugnazione
Massime di principio
- Nel rito abbreviato in appello la traduzione/traslazione del detenuto per altra causa è dovuta solo se l'imputato ha manifestato personalmente la volontà di comparire per quella specifica udienza; la sola richiesta del difensore non obbliga il giudice al rinvio o alla traduzione.
- La mancata traduzione della sentenza in favore di un imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana costituisce una nullità di regime intermedio (sentenza-documento) ai sensi dell'art.178 c.p.p.: la conseguenza è l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice che ha pronunciato per la traduzione e la riapertura dei termini di impugnazione.
- La distinzione tra nullità che colpisce lo svolgimento dell'udienza e nullità del documento sentenza è rilevante: le prime possono determinare effetti processuali più ampi (es. annullamento del giudizio), mentre la nullità della sentenza-documento comporta principalmente l'annullamento formale del provvedimento scritto e la necessità della sua traduzione.
- Per evitare problemi processuali, il difensore dovrebbe far manifestare esplicitamente in udienza, o per iscritto e con prova nei verbali, la volontà dell'imputato alloglottodi presenziare e richiedere la traduzione per quella specifica udienza; in mancanza, la corte non è tenuta a disporre la traduzione.
- La violazione relativa alla mancata traduzione della sentenza deve essere tempestivamente eccepita (ad esempio nell'atto di impugnazione) perché produca il relativo effetto di annullamento e rinnovazione dei termini.
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