Sentenza n. 781/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4281/2024 del 24/09/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 4281/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 4281/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 9 novembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di 1.000 euro oltre accessori. Il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza al giudicato, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza. Il passaggio in giudicato del titolo è stato comprovato da attestazione di segreteria del 23 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, poiché il ricorso è stato notificato il 29 dicembre 2025, oltre un anno dopo la notificazione della sentenza del giudice del lavoro. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, requisito necessario per l’ottemperanza a un titolo giudiziale non pronunciato dal giudice amministrativo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica con accredito di 1.000 euro, oltre agli accessori previsti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
La disposizione individua la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute dal giudicato, richiamata nel titolo esecutivo e nell’ordine di ottemperanza.
art. 22 l. 724/1994
La disposizione è richiamata quale norma che estende o coordina l’applicazione della misura degli accessori prevista dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Costituisce il fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo, che deve essere comprovato in giudizio.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; il suo rispetto è verificabile dal giudice dell’ottemperanza.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione un’attività vincolata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore eventuale inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un funzionario apicale dello stesso ufficio, purché siano assicurate l’esecuzione del giudicato e la fissazione di un termine ulteriore.
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