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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21977/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di resistenza. Sostiene che la sua volontà fosse solo quella di non volersi più vaccinare: dopo essere entrato nel centro vaccinale non si sarebbe messo nella fila per la vaccinazione ma si sarebbe diretto verso l'uscita riservata a chi aveva già ricevuto il vaccino; alla richiesta di chiarimenti della guardia giurata avrebbe detto di non volersi più vaccinare, si sarebbe allontanato e sarebbe stato fermato dai carabinieri all'uscita. Per tali ragioni il ricorrente assume che non ci fosse volontà di impedire un atto d'ufficio ma al più una resistenza passiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione puntuale, ricostruendo come il ricorrente abbia reagito con minacce, abbia strattonato la guardia giurata e, dopo essersi dato alla fuga, abbia usato violenza nei confronti dei carabinieri intervenuti. È stato rilevato altresì che il ricorrente, in udienza, ha ammesso gli addebiti attribuendoli allo stato d'agitazione, e non ha fornito elementi specifici a confutazione della valutazione di responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione valuta l'ammissibilità del ricorso anche in base alla specificità e motivazione delle doglianze: deduzioni generiche e reiterazioni di tesi già esposte sono spesso insufficienti.
  • La presenza di condotte attive (minacce, strattoni, violenza) e l'ammissione degli addebiti in sede processuale rafforzano la possibilità di ritenere integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e le relative lesioni.
  • Per escludere il dolo nella resistenza a pubblico ufficiale occorre dimostrare in modo specifico e circostanziato l'assenza della coscienza e volontà di impedire l'atto d'ufficio; non è sufficiente sostenere genericamente uno stato emotivo o una volontà diversa (es. semplicemente non volersi vaccinare).
  • La distinzione fra resistenza "passiva" e "attiva" è fattuale: comportamenti ostili, fisici o minacciosi verso gli agenti configurano resistenza attiva e giustificano la condanna quando la motivazione dei giudici è coerente e circostanziata.
  • In cassazione la mancata impugnazione o la mancanza di argomentazioni precise sul punto oggetto del ricorso può determinare l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni accessorie (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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