Sentenza del 20/12/2018 n. 12883 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento induttivo - contradditorio - mancato invito del contribuente - conseguenza- nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl mancato invito del contribuente al contraddittorio preventivo comporta la nullità del successivo atto di accertamento basato sugli studi di settore. Il contraddittorio è considerato un elemento indefettibile dell'accertamento, poiché permette la cosiddetta personalizzazione della stima e il confronto tra i dati standardizzati e la realtà effettiva dell'attività esercitata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, deducendo il mancato invito al contraddittorio preventivo. Tale adempimento è necessario per consentire al contribuente di fornire osservazioni, spiegazioni e documentazione utili ad adeguare la stima standardizzata alla propria concreta situazione economica, soprattutto quando la contabilità è ritenuta inattendibile.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore e del contraddittorio preventivo
Il contraddittorio previsto dalla legge è elemento indefettibile ed indispensabile al fine di "personalizzare la stima"
L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad applicare automaticamente il risultato degli studi di settore, ma deve invitare il contribuente al confronto preventivo per verificare e adeguare la stima alla sua effettiva realtà economica.
Norme sull'accertamento induttivo in caso di contabilità inattendibile
Anche quando l'accertamento è effettuato induttivamente per inattendibilità della contabilità, l'utilizzo degli studi di settore richiede il previo contraddittorio con il contribuente; la sua omissione rende nullo l'atto successivo.
Massime di principio
- Quando un accertamento si fonda sugli studi di settore o su altri strumenti standardizzati, il contribuente deve essere previamente invitato al contraddittorio, affinché possa spiegare le peculiarità della propria attività.
- L'Amministrazione finanziaria non può considerare automaticamente vincolanti le risultanze statistiche o parametriche: deve confrontarle con la situazione concreta del contribuente e motivare adeguatamente l'eventuale rettifica.
- Il mancato contraddittorio preventivo, se previsto dalla disciplina applicabile, può determinare la nullità dell'accertamento, anche quando la contabilità sia stata ritenuta inattendibile.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare se l'invito al contraddittorio sia stato notificato, se il contribuente abbia potuto presentare osservazioni e se l'atto finale tenga conto delle circostanze specifiche emerse nel confronto.
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