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Sentenza

Sentenza n. 1611/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della nota del Comune di Caponago prot. 0010985/2024 in data 11 ottobre 2024, recante “Assunzione del provvedimento di diniego a conclusione della procedura. ex art.10/bis Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni”; - ove occorrer possa, del Piano di Governo del Territorio adottato con d.C.C. 8 febbraio 2022, n. 2 ed approvato con d.C.C. 21 novembre 2022, n. 31, nella parte in cui, secondo l’interpretazione datale dal Comune di Caponago, imporrebbe, nel comparto PDC-1, l’adozione di un permesso di costruire con necessaria esclusione di qualsiasi altro strumento di pianificazione urbanistica intermedia, ed in particolare dello specifico strumento del Piano di recupero; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto;

Giustizia amministrativa202403446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'11 ottobre 2024 sull'istanza di approvazione di un piano di recupero, fondato sull'assunto che il PGT imponesse il ricorso al permesso di costruire convenzionato con esclusione di un piano attuativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un'area di circa 22.000 mq ubicata nel nucleo storico di Caponago, comprendente Villa Simonetta, avevano presentato l'8 marzo 2022 una domanda di approvazione di un piano di recupero. Il Comune ha rigettato l'istanza ritenendo che il PGT vigente qualificasse l'area come ambito assoggettato a permesso di costruire convenzionato e imponesse tale modalità attuativa. I ricorrenti hanno dedotto: eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché il diniego è intervenuto dopo una lunga interlocuzione e a distanza di circa due anni dalla domanda; violazione dei principi di buon andamento, buona fede e leale collaborazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 8-bis e 14 della l.r. 12/2005, dell'art. 28-bis d.P.R. 380/2001 e dei principi di rigenerazione urbana; violazione e falsa applicazione del PGT, sostenendo che l'art. 22 delle NTA individuasse il permesso di costruire convenzionato come facoltà o modalità semplificata, senza vietare il ricorso a un piano attuativo; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento dei danni per l'ipotesi di rigetto della domanda di annullamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 28-bis d.P.R. 380/2001 introduca il permesso di costruire convenzionato come modalità semplificata utilizzabile quando le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte in tal modo, senza renderne obbligatorio il ricorso. L'art. 14, comma 1-bis, l.r. 12/2005 stabilisce inoltre espressamente che, nel tessuto urbano consolidato, resta salva la facoltà del proponente di procedere con un piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. Di conseguenza, l'art. 22 delle NTA del PGT, che individua l'area tra gli ambiti assoggettati a permesso di costruire convenzionato, deve essere interpretato come disposizione attributiva di una facoltà e non come fonte di un divieto di attivare un procedimento per l'approvazione di un piano attuativo. È stata altresì ritenuta fondata la censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Le ulteriori censure sono state assorbite. La domanda risarcitoria non è stata esaminata perché formulata esclusivamente per l'ipotesi di rigetto della domanda caducatoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    quando le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata

    Il permesso di costruire convenzionato è uno strumento alternativo e semplificato, utilizzabile quando le esigenze di urbanizzazione lo consentano, ma non necessariamente imposto al privato.

  • art. 14, comma 1-bis, l.r. 12/2005

    fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato

    Nel tessuto urbano consolidato, anche quando il PGT individua il permesso di costruire convenzionato come modalità attuativa, il proponente conserva la facoltà di chiedere l'approvazione di un piano attuativo.

  • art. 22 NTA del PGT del Comune di Caponago

    il Piano delle Regole, negli elaborati PR.01 e PR.02 individua gli ambiti assoggettati a permesso di costruire convenzionato

    La disposizione non vieta il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di dettaglio, ma individua il permesso di costruire convenzionato come modalità attuativa facoltativa e semplificata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il diniego deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la sua omissione rende illegittimo il provvedimento impugnato.

  • art. 22, comma 7, d.P.R. 380/2001

    è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire

    La previsione conferma, quale criterio sistematico, che l'introduzione di strumenti o titoli semplificati non esclude la facoltà dell'interessato di optare per il diverso titolo previsto dall'ordinamento.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire convenzionato previsto dall'art. 28-bis d.P.R. 380/2001 costituisce una modalità semplificata e alternativa di attuazione, utilizzabile quando le esigenze di urbanizzazione lo consentano, ma non può essere imposto come unica modalità quando la legge riconosce al proponente la facoltà di ricorrere a un piano attuativo.
  • L'art. 14, comma 1-bis, l.r. 12/2005, nel prevedere per il tessuto urbano consolidato il permesso di costruire convenzionato, fa salva la facoltà del proponente di procedere con un piano attuativo; una norma tecnica del PGT deve quindi essere interpretata in modo conforme alla legge e non può trasformare una modalità facoltativa in un obbligo esclusivo.
  • L'individuazione, nelle NTA di un PGT, di un ambito assoggettato a permesso di costruire convenzionato non implica necessariamente il divieto di attivare un procedimento per l'approvazione di un piano attuativo, salvo che un divieto espresso e conforme alla disciplina legislativa stabilisca diversamente.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 determina l'illegittimità del diniego conclusivo, quando l'amministrazione non abbia previamente comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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