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Sentenza

Sentenza n. 12347/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Giustizia amministrativa202304891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e interistituzionali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sono stati determinati e posti a carico delle aziende fornitrici i relativi oneri di ripiano. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 119/2025, e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la società aveva effettuato il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e che, secondo la disciplina sopravvenuta richiamata, tale versamento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Ha inoltre preso atto della dichiarazione del difensore relativa alla perdita di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha definito il giudizio in rito senza esaminare i motivi di legittimità dedotti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione processuale.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli atti relativi all'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e al ripiano dei relativi oneri.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati per le annualità 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravvengono fatti o norme che eliminano l'utilità concreta della decisione richiesta e il ricorrente dichiara il proprio sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo impone al giudice di prendere atto della dichiarazione del ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse, ove tale dichiarazione trovi fondamento in sopravvenienze idonee a eliminare l'utilità della pronuncia di merito.
  • Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli oneri relativi al superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice per le annualità interessate e preclude le ulteriori azioni giurisdizionali connesse, secondo quanto stabilito dalla norma applicata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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