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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26404/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, su istanza di un creditore cessionario di un credito originariamente azionato in base a cambiale per debito commerciale. Il ricorrente ha censurato la decisione per nullità della sentenza e del procedimento, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul mancato superamento della soglia minima di fallibilità di euro 30.000: secondo lui, il credito azionato, pari originariamente a euro 29.861, non avrebbe potuto essere aumentato con gli interessi fino a superare la soglia e, comunque, il credito sarebbe rimasto sotto il limite; sosteneva inoltre che gli interessi non fossero dovuti e che la parte commerciale del credito non raggiungesse la soglia. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, da un lato, che la situazione debitoria complessiva della società risultasse ampiamente superiore al limite, anche sulla base della relazione del curatore ex art. 33 l.f.; dall'altro, che anche il credito azionato superasse il minimo di legge, essendo stato ammesso al passivo per euro 34.335,81.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque affrontato la questione del superamento della soglia minima di fallibilità e che, in ogni caso, il motivo si risolvesse in una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il tema della soglia era stato dedotto per la prima volta solo nel procedimento prefallimentare e che, comunque, esistevano altri debiti scaduti e non pagati, in particolare tributari, idonei a integrare il presupposto oggettivo del fallimento. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    il reclamo era il mezzo impugnatorio utilizzato contro la declaratoria di fallimento

  • art. 15, ultimo comma, l.f.

    limite minimo di fallibilità di euro 30.000

    ai fini del computo del limite occorre avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati al momento della decisione, non alla sola data dell'istanza

  • art. 33 l.f.

    la relazione del curatore è stata valorizzata come fonte di elementi sulla situazione debitoria complessiva

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio non ricorre se la questione risulta incompatibile con la statuizione adottata e quindi implicitamente rigettata

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    sindacato sulla motivazione

    il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 111, co. 2, Cost.

    ragionevole durata del processo

    invocato a sostegno della scelta di non cassare con rinvio una questione comunque infondata

  • art. 384 c.p.c.

    decisione nel merito in caso di questione infondata

    anche in presenza di eventuale omissione di pronuncia, la cassazione con rinvio può essere evitata se la questione di diritto è infondata

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    contributo unificato per il ricorso principale

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti incompatibile con la statuizione adottata, perché in tal caso la decisione implica un rigetto tacito del motivo o dell'eccezione.
  • La determinazione del superamento della soglia minima di fallibilità va compiuta avendo riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati esistenti al momento in cui il tribunale decide sulla domanda di fallimento, non alla sola situazione fotografata al momento dell'istanza.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o proporre una mera lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Anche se una questione fosse stata omessa dal giudice di merito, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio quando la questione risulti comunque infondata, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Ai fini del fallimento, i debiti tributari già accertati e conosciuti dal debitore devono considerarsi scaduti, senza che rilevi la successiva o mancata trasmissione del carico all'ente della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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