Cassazione Civile, Ordinanza n. 26404/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, su istanza di un creditore cessionario di un credito originariamente azionato in base a cambiale per debito commerciale. Il ricorrente ha censurato la decisione per nullità della sentenza e del procedimento, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul mancato superamento della soglia minima di fallibilità di euro 30.000: secondo lui, il credito azionato, pari originariamente a euro 29.861, non avrebbe potuto essere aumentato con gli interessi fino a superare la soglia e, comunque, il credito sarebbe rimasto sotto il limite; sosteneva inoltre che gli interessi non fossero dovuti e che la parte commerciale del credito non raggiungesse la soglia. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, da un lato, che la situazione debitoria complessiva della società risultasse ampiamente superiore al limite, anche sulla base della relazione del curatore ex art. 33 l.f.; dall'altro, che anche il credito azionato superasse il minimo di legge, essendo stato ammesso al passivo per euro 34.335,81.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque affrontato la questione del superamento della soglia minima di fallibilità e che, in ogni caso, il motivo si risolvesse in una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il tema della soglia era stato dedotto per la prima volta solo nel procedimento prefallimentare e che, comunque, esistevano altri debiti scaduti e non pagati, in particolare tributari, idonei a integrare il presupposto oggettivo del fallimento. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
il reclamo era il mezzo impugnatorio utilizzato contro la declaratoria di fallimento
art. 15, ultimo comma, l.f.
limite minimo di fallibilità di euro 30.000
ai fini del computo del limite occorre avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati al momento della decisione, non alla sola data dell'istanza
art. 33 l.f.
la relazione del curatore è stata valorizzata come fonte di elementi sulla situazione debitoria complessiva
art. 112 c.p.c.
il vizio non ricorre se la questione risulta incompatibile con la statuizione adottata e quindi implicitamente rigettata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
sindacato sulla motivazione
il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 111, co. 2, Cost.
ragionevole durata del processo
invocato a sostegno della scelta di non cassare con rinvio una questione comunque infondata
art. 384 c.p.c.
decisione nel merito in caso di questione infondata
anche in presenza di eventuale omissione di pronuncia, la cassazione con rinvio può essere evitata se la questione di diritto è infondata
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
contributo unificato per il ricorso principale
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti incompatibile con la statuizione adottata, perché in tal caso la decisione implica un rigetto tacito del motivo o dell'eccezione.
- La determinazione del superamento della soglia minima di fallibilità va compiuta avendo riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati esistenti al momento in cui il tribunale decide sulla domanda di fallimento, non alla sola situazione fotografata al momento dell'istanza.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o proporre una mera lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Anche se una questione fosse stata omessa dal giudice di merito, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio quando la questione risulti comunque infondata, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Ai fini del fallimento, i debiti tributari già accertati e conosciuti dal debitore devono considerarsi scaduti, senza che rilevi la successiva o mancata trasmissione del carico all'ente della riscossione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2021 del 29/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →