Cassazione Penale, Sentenza n. 23800/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 3 e mesi 6) e cauzione di euro 3.000, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduce (i) incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli sostenendo che le condotte erano avvenute in altro circondario (San Nicola la Strada/Maddaloni) e (ii) violazione di diritti costituzionali e legge penale per l'assenza di atti violenti/terroristici, lamentando che la misura si fondava su equiparazione analogica tra art. 270 c.p. (associazione per delinquere) e art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo), su valutazione unilaterale di intercettazioni e su mancanza di attualità della pericolosità se il ricorrente è detenuto da oltre due anni. Segnalava inoltre deposizione di teste che descriveva scopi di comunità/autosufficienza e negava finalità violente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla competenza territoriale (ritenuto questione di fatto) ma ha ritenuto fondato il motivo principale: la sopravvenuta condanna del ricorrente per la diversa fattispecie di cui all'art. 270 c.p. (non terroristica) impedisce di fondare la misura di prevenzione sulla precedente ipotesi di terrorismo (art. 270‑bis) mediante analogia. La Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva officiosamente modificato il presupposto qualificato della pericolosità, ritenendo sostanziale identità tra i beni giuridici tutelati dalle due norme e quindi mantenendo la misura; ciò non è ammissibile. Conclude pertanto con l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 4, primo comma, lett. d) è stato utilizzato come fondamento della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) quando la pericolosità è stata ritenuta correlata a reati associativi con finalità eversive; la Corte richiede che il presupposto oggettivo invocato corrisponda concretamente alla fattispecie accertata e non sia modificato officiosamente.
art. 270 c.p. (associazione per delinquere)
La sopravvenuta condanna per art. 270 c.p. non può essere analogicamente ricondotta alla fattispecie terrorismo di cui all'art. 270-bis per giustificare la misura di prevenzione fondata su quest'ultima; la differenza nella natura della violenza e nelle finalità rileva ai fini del presupposto della misura.
art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo o eversione)
Non può essere equiparata di fatto alla diversa fattispecie di cui all'art. 270 c.p.; la Corte ha censurato la trasformazione del presupposto della misura basata su 270-bis dopo che la condanna intervenuta riguardava 270.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.
Riferimento alla rilevanza, nella proposta di misure di prevenzione, delle indagini sui delitti associativi e delle fattispecie previste; la Corte sottolinea che l'inclusione del reato nell'art. 51 non autorizza a superare la distinzione normativa tra 270 e 270-bis.
artt. 8 e 9 c.p.p. (localizzazione giurisdizionale e competenza territoriale)
La competenza per territorio, in tema di misure di prevenzione personali, deve essere valutata con riferimento al luogo di manifestazione della pericolosità (consumazione del reato che integra la manifestazione di pericolosità), criterio che però in Cassazione è stato ritenuto questione di fatto e dunque inammissibile in cassazione se proposta come censura di merito.
artt. 14, 17, 18, 21 Cost.
Norme costituzionali richiamate dal ricorrente con riguardo a garantire libertà personali e principi di legalità e proporzionalità; la Corte ha considerato tali censure alla luce del profilo probatorio e dell'elemento oggettivo della fattispecie penale accertata.
art. 1, 4, 5, 7, 20 d.lgs. n. 159/2011
Richiamate dal ricorrente per censurare la corretta applicazione delle norme sulle misure di prevenzione, con particolare riferimento alla definizione di soggetti pericolosi e ai presupposti e limiti dell'intervento preventivo; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice non trasformi il presupposto della misura rispetto alla fattispecie oggetto della condanna.
Massime di principio
- Una misura di prevenzione fondata su fatti o su una proposta che si riferisce a reati di tipo terroristico (art. 270-bis) non può essere mantenuta o giustificata se la successiva vicenda giudiziaria accerta e condanna il soggetto solo per la diversa ipotesi di associazione per delinquere (art. 270): non è ammessa un'analogia che sovverta il presupposto normativo della misura.
- La competenza territoriale nelle misure di prevenzione va valutata con riferimento al luogo di manifestazione della pericolosità (luogo di consumazione del fatto rilevante), ma le questioni strettamente fattuali su tale punto possono essere inammissibili in Cassazione se proposte come mera riesamina di merito.
- Il giudice che applica o conferma una misura di prevenzione deve fondare la pericolosità su elementi attuali e specifici, non solo su indizi raccolti da intercettazioni se non corroborati; deposizioni e assenza di condotte violente effettive vanno valutate organicamente e non emarginate.
- La durata e l'adeguatezza della misura devono tener conto dell'attualità della pericolosità (es. stato di detenzione protratta) e non essere decise sulla base di ipotesi Prognostiche generiche.
- Non è lecito al giudice modificare officiosamente il presupposto normativo della misura (es. trasformare la qualificazione del reato su cui si fonda la misura) senza che ciò emerga da accertamenti cautelari o da elementi probatori coerenti con la fattispecie effettivamente accertata.
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