Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale emessa per sanzioni pecuniarie riferite all'anno 2001, deducendo che l'atto presupposto di irrogazione delle sanzioni era stato notificato nel 2009 al precedente indirizzo di residenza/domicilio fiscale di Viareggio, nonostante egli avesse trasferito la residenza a Bardolino dal 9 aprile 2009. Ha quindi contestato la validità della notifica, sostenendo che dovesse essere eseguita al nuovo domicilio fiscale e che, comunque, la disciplina applicabile imponeva il rispetto del termine di efficacia delle variazioni anagrafiche. Con i motivi di ricorso ha inoltre lamentato: la mancata applicazione delle norme sulla notificazione e sul domicilio fiscale; l'erroneo assorbimento della censura di decadenza dal potere di riscossione; la violazione delle regole sull'onere della prova per non avere la CTR considerato il certificato di residenza; l'illegittimità della decisione che aveva dato rilievo al provvedimento di autotutela dell'Ufficio e alla conseguente cessazione della materia del contendere; infine, la mancata condanna dell'Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio di legittimità, è stata comunicata l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento integrale del debito rateizzato. In presenza di tale definizione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex lege per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del domicilio fiscale e delle notificazioni degli atti tributari.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente e dalla CTR per sostenere la disciplina delle notificazioni fiscali e l'efficacia delle variazioni anagrafiche ai fini della notifica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per effetto dell'estinzione del giudizio.
artt. 137 ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come disciplina generale delle notificazioni.
art. 9 L. 890/1982
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
art. 20 d.lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente quale termine di decadenza per la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni.
art. 16 d.lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata considerazione di un documento non contestato.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova sul cambio di residenza.
art. 5 d.lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la sanzione richiede condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite.
art. 6 d.l. 193/2016
Base normativa della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Indicata dalla Corte come norma che regola le spese quando il processo si estingue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita in via agevolata ai sensi della normativa speciale e risulta il pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex lege per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata del debito tributario comporta l'applicazione della regola sulle spese prevista per l'estinzione del processo tributario, con imputazione delle spese alla parte che le ha anticipate.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al raddoppio del contributo unificato prevista per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non affronta i motivi di ricorso relativi alla validità della notifica, alla decadenza e alla debenza delle sanzioni, poiché tali questioni restano assorbite dall'estinzione.
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