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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Roma, Sezione 1T

in relazione alla procedura CIG B7A2BFD489, accertamento della violazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 36/2023 per non avere messo a disposizione dei concorrenti, e in particolare della ricorrente seconda classificata, i documenti previsti dalla norma menzionata relativi al primo classificato TT Group srl e, conseguentemente, per la condanna della stazione appaltante a consentire l'integrale esibizione di tali atti

Giustizia amministrativa202515743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: omessa ostensione, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, della documentazione relativa al primo classificato nella procedura di gara CIG B7A2BFD489

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara, ha chiesto l'accertamento della violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 per non avere la stazione appaltante messo a disposizione dei concorrenti, e in particolare della ricorrente, la documentazione relativa al primo classificato. Ha conseguentemente domandato la condanna della stazione appaltante a consentire l'integrale esibizione degli atti. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha osteso i documenti richiesti; per tale ragione la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'ostensione documentale intervenuta nelle more e della conseguente soddisfazione della pretesa della ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero dell'Interno, rilevando che, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, la documentazione avrebbe dovuto essere messa a disposizione della ricorrente contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    documentazione ostesa dopo la presentazione del ricorso avrebbe dovuto essere messa a disposizione della ricorrente contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione

    La documentazione relativa all'aggiudicatario deve essere messa a disposizione dei concorrenti contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione; l'ostensione successiva determina la soddisfazione sopravvenuta della pretesa, ma può comportare la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023, la documentazione prevista dalla disposizione e relativa all'aggiudicatario deve essere messa a disposizione dei concorrenti contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
  • Quando l'amministrazione ostende nelle more del giudizio i documenti richiesti, con conseguente soddisfazione della pretesa di accesso, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L'ostensione documentale intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se la condotta originaria avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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