Sentenza n. 634/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 12,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 12,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 12,60 punti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, gli esiti e gli atti connessi del concorso, contestando la valutazione dei quesiti a risposta multipla nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata come corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto che, anche qualora la risposta individuata dalla commissione fosse ritenuta corretta, il quesito n. 6 avrebbe consentito anche la risposta scelta dal ricorrente, risultando quindi ambiguo. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alle prescrizioni sull’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto dei nuovi punteggi il ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse la sopravvenuta carenza di interesse, e quindi l’improcedibilità, ma la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale azionato era stato integralmente soddisfatto mediante l’ammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame disposto in tempi ridotti, della specialità e della discrezionalità tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per il sopravvenuto integrale soddisfacimento dell’interesse.
art. 12 d.P.R. 220/2001
violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Richiamato come parametro della censura subordinata relativa alla regolarità delle operazioni concorsuali; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di 14 punti prevista dal bando è stata utilizzata per verificare l’integrale soddisfacimento dell’interesse del ricorrente all’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rivede i punteggi di una prova concorsuale e, per effetto di tale riesame, ammette il candidato alla fase successiva, si determina la cessazione della materia del contendere se l’interesse sostanziale dedotto in giudizio è stato integralmente soddisfatto.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione adotta, anche in autotutela e durante il giudizio, un atto satisfattivo che elimina integralmente l’utilità concreta perseguita dal ricorrente; tale situazione va distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse, nella quale l’interesse non è soddisfatto ma viene meno per altre ragioni.
- In presenza di una cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato il probabile esito della controversia e le circostanze concrete del giudizio, comprese la condotta collaborativa dell’amministrazione, la serialità del contenzioso e la complessità tecnica delle questioni.
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