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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 55/2024, depositata e resa pubblica il 27.02.2024.

Giustizia amministrativa202501472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario n. 55/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Forlì n. 55/2024, depositata il 27 febbraio 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio per l'esecuzione è decorso senza adempimento, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla fissazione di un termine perentorio e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento.
  • L'esecuzione deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni dovute in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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