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Sentenza

Sentenza n. 5659/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del silenzio serbato dalla SAPNA spa, relativamente all'atto stragiudiziale di invito e messa in mora notificato dai ricorrenti in data 3 dicembre 2024 in violazione dell'art. 42 bis del DPR n. 327/01. e per la declaratoria dell'obbligo della Società intimata di riscontrare le richieste contenute nell'atto stragiudiziale in questione con provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202505379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulla diffida del 3 dicembre 2024, con cui i proprietari chiedevano la rimozione delle opere, la bonifica e la restituzione del fondo oppure, in subordine, la sua acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (conduttrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, subentrati per successione nella posizione della locatrice, avevano concesso in locazione a S.A.P.Na S.p.A. un fondo di circa 9.403 mq nel Comune di Caivano, destinato allo stoccaggio di rifiuti in balle. Il contratto, registrato il 4 maggio 2021 e con scadenza il 31 dicembre 2024, poneva a carico della conduttrice, alla cessazione del rapporto, la rimozione dei basamenti e delle pavimentazioni e il ripristino e la bonifica dell’area. Con diffida notificata il 3 dicembre 2024 i proprietari chiedevano tali adempimenti e la riconsegna del bene, oppure, in subordine, l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con pagamento del valore venale. Deducevano la violazione degli artt. 2, 3 e 29 l. 241/1990, in relazione all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la trasformazione del fondo e la sua asserita inutilizzabilità imponessero alla società di scegliere tra acquisizione indennizzata e rinuncia con restituzione e rimessione in pristino, mediante un provvedimento espresso. S.A.P.Na eccepiva il difetto di giurisdizione e l’assenza di poteri autoritativi e di un obbligo di provvedere; deduceva inoltre la propria estraneità alle attività di bonifica, attribuite alla Regione Campania.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di riproporre il giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il rito sul silenzio tutela contro il mancato esercizio di potestà pubbliche e non costituisce un’autonoma fonte di giurisdizione: occorre verificare la natura della posizione sostanziale dedotta. Nel caso concreto, la disponibilità e l’utilizzazione del fondo derivavano da un contratto di locazione stipulato in posizione paritetica e fuori da un procedimento espropriativo; le richieste di rimozione delle opere, bonifica e riconsegna corrispondevano alle obbligazioni contrattuali della conduttrice, mentre l’eventuale ritardo nella restituzione e i relativi pregiudizi ricadevano nella disciplina civilistica. L’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non spostava la giurisdizione: l’acquisizione sanante presuppone un’utilizzazione per fini pubblici e una modificazione del bene in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo, mentre qui la detenzione e l’utilizzazione erano legittimate dal contratto e non era stata avviata né prospettata alcuna vicenda espropriativa. La scadenza della locazione non trasformava la detenzione in occupazione pubblicistica sine titulo. Le contestazioni di merito sull’obbligo di bonifica e sull’estraneità della società non sono state decise, essendo assorbite dalla declinatoria di giurisdizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore di S.A.P.Na S.p.A., liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non dà luogo a un’autonoma ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, ma costituisce uno strumento di tutela avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche, che presuppone che la pretesa sostanziale sottesa all’istanza rimasta inevasa rientri nella giurisdizione di questo giudice.

    L’azione avverso il silenzio presuppone che la pretesa sostanziale appartenga alla giurisdizione amministrativa e che l’inerzia riguardi l’omesso esercizio di un potere pubblico; non consente di trasformare in silenzio-inadempimento amministrativo la mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L’acquisizione sanante presuppone che un bene sia utilizzato per scopi di interesse pubblico e sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità: l’istituto è volto a ricondurre a legalità situazioni di apprensione del bene privato collegate all’esercizio, mancato, viziato o successivamente caducato, del potere ablatorio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2).

    L’acquisizione sanante riguarda situazioni di apprensione del bene privato riconducibili all’esercizio, mancato, viziato o caducato del potere ablatorio. Non è applicabile alla trasformazione del fondo avvenuta durante una detenzione legittimata da un contratto di locazione, in assenza di una vicenda espropriativa.

  • art. 1590 c.c.

    Le pretese avanzate con la diffida (rimozione delle opere, bonifica e riconsegna del bene) coincidono con il contenuto delle obbligazioni che il contratto pone a carico della conduttrice alla cessazione del rapporto e che, in via generale, l’art. 1590 c.c. ricollega alla fine della locazione;

    La restituzione del bene locato e gli obblighi connessi alla cessazione della locazione, se dedotti in base al contratto e alla disciplina civilistica, sono pretese di diritto soggettivo da far valere davanti al giudice ordinario.

  • art. 1591 c.c.

    l’eventuale ritardo nella riconsegna e i pregiudizi che ne derivano trovano a loro volta disciplina nell’art. 1591 c.c.

    Le conseguenze del ritardo nella riconsegna del bene locato e i pregiudizi che ne derivano restano disciplinati dal rapporto civilistico di locazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio non attribuisce di per sé la giurisdizione al giudice amministrativo: il giudice deve verificare preliminarmente la natura della posizione sostanziale e l’esistenza di un potere pubblico il cui esercizio sia stato omesso. Se la pretesa riguarda l’adempimento di obbligazioni contrattuali, la controversia spetta al giudice munito di giurisdizione sul rapporto.
  • La trasformazione di un bene durante una detenzione legittimata da un contratto non integra, per il solo fatto della scadenza del contratto, un’occupazione pubblicistica sine titulo; l’eventuale mancata restituzione resta inquadrata nell’inadempimento dell’obbligo civilistico di riconsegna.
  • L’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 presuppone un’utilizzazione del bene per fini di interesse pubblico e una modificazione avvenuta in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità; il richiamo formale alla norma non radica la giurisdizione amministrativa quando la pretesa, nella sostanza, riguarda l’adempimento di obbligazioni di una locazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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