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Sentenza

Sentenza n. 2867/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze del 3 dicembre 2025 volte a ottenere la predisposizione di progetti individualizzati per due minori con disabilità ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La madre, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, lamentando l’inerzia sulle istanze del 3 dicembre 2025 dirette alla predisposizione, nell’interesse dei minori, dei progetti individualizzati previsti dall’art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la pretesa era stata soddisfatta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Ha posto le spese a carico esclusivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, liquidandole in € 1.200, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. La decisione sulle spese segue la soccombenza virtuale: l’istanza è stata evasa solo dopo l’instaurazione del giudizio e il ritardo procedimentale è stato ricondotto, sulla base della documentazione acquisita, esclusivamente all’Azienda Sanitaria. Spese compensate nei rapporti con il Comune di Palermo. La sentenza, passata in giudicato, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ult. comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nelle more della lite la pretesa di parte ricorrente risulti soddisfatta integralmente;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, una volta passate in autorità di cosa giudicata, le sentenze in materia di silenzio/inadempimento della P.A. devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti per le determinazioni di sua competenza;

    Le sentenze passate in giudicato in materia di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione devono essere trasmesse telematicamente alla Corte dei conti per le determinazioni di competenza.

  • art. 14 l. 328/2000

    Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza finalizzata alla predisposizione del Progetto ex art. 14 legge n. 328/2000 in favore dei minorenni disabili -OMISSIS-, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;

    La disposizione è indicata come base della richiesta di predisposizione di un progetto individualizzato per i minori con disabilità; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione sostanziale dei requisiti del progetto.

  • art. 117 c.p.a.

    Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza finalizzata alla predisposizione del Progetto ex art. 14 legge n. 328/2000 in favore dei minorenni disabili -OMISSIS-, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;

    L’art. 117 c.p.a. è la via processuale utilizzata per chiedere la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
  • Quando la pretesa viene soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, individuando quale amministrazione abbia causato il ritardo sulla base delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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